Cassazione Civile, Ordinanza n. 21653/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite originaria riguardava un sollecito di pagamento e messa in mora relativo alla TARI 2018 emesso dal Comune. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva accolto parzialmente la domanda, applicando per il 2018 le tariffe TARI 2019 e disponendo il pagamento dell'imposta per il 2018 sulla base di tali tariffe, integralmente nella parte fissa e per il 20% nella parte variabile. Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 8326/2025, che aveva cassato la decisione di merito e rinviato alla CGT di secondo grado dell'Abruzzo. Successivamente la società ha chiesto la revocazione di quell'ordinanza ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe omesso di rilevare che il Comune non aveva depositato la sentenza notificata della CTR con la relata di notifica, limitandosi a produrre una copia della sentenza senza prova dell'avvenuta notificazione, con conseguente improcedibilità del ricorso principale per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente sosteneva inoltre che il medesimo errore sarebbe stato commesso anche in altri ricorsi analoghi decisi dalla stessa sezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che quanto denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più una censura di errore di giudizio o di violazione processuale concernente il mancato rilievo dell'improcedibilità del ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza statuire sulle spese perché il Comune era rimasto intimato. Ha inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti tassativi previsti, tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, non di giudizio, essenziale, decisivo, autonomo rispetto al merito e non deve investire un punto controverso del processo.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la parte che afferma la notificazione della sentenza impugnata deve depositare copia autentica della sentenza con la relata di notifica, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 325 c.p.c.
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; la dichiarazione di intervenuta notificazione comporta l'onere di provarla secondo le regole processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediata e obiettivamente rilevabile dagli atti, non una valutazione giuridica errata o un'erronea interpretazione delle risultanze processuali.
- Non è revocabile la decisione di cassazione che abbia omesso di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza notificata con relata, perché tale omissione integra un errore di giudizio processuale, non un errore di fatto.
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo rispetto alla decisione di merito.
- Se sul fatto asseritamente erroneamente percepito vi è stata discussione o esso è divenuto comunque oggetto potenziale di contraddittorio, non si configura errore revocatorio ma questione valutativa sottratta al rimedio.
- La deduzione dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta, ai fini dell'ammissibilità/improcedibilità del ricorso per cassazione, l'onere di depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notifica.
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