Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo disciplina crisi e insolvenza di consumatori, professionisti, imprese ed enti privati, definendo soggetti, procedure e strumenti di regolazione. Impone assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi, doveri di buona fede e collaborazione, regole telematiche e di giurisdizione, e introduce la composizione negoziata con esperto indipendente, piattaforma nazionale e misure protettive complessivamente limitate a dodici mesi.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: ambito, definizioni e composizione negoziata
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il provvedimento disciplina le situazioni di crisi o insolvenza e gli strumenti diretti al risanamento, alla regolazione o alla liquidazione del patrimonio del debitore. Il testo riportato comprende le disposizioni generali e la disciplina iniziale della composizione negoziata della crisi.
Ambito soggettivo e coordinamento con leggi speciali
Il codice si applica a consumatori, professionisti, imprenditori commerciali, artigiani e agricoli, anche non lucrativi, persone fisiche, persone giuridiche, enti collettivi, gruppi di imprese e società pubbliche. Sono esclusi lo Stato e gli enti pubblici.
Restano ferme le discipline speciali relative a:
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese, salvo l’applicazione concorrente delle procedure ordinarie quando la disciplina speciale non sia esclusiva;
- liquidazione coatta amministrativa;
- crisi delle società pubbliche.
Le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione.
Definizioni principali
La crisi consiste nello stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a soddisfare le obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, desumibile da inadempimenti o altri fatti esteriori.
Il sovraindebitamento riguarda lo stato di crisi o insolvenza di consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie.
È impresa minore quella che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda, o dall’inizio dell’attività se più recente;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
I valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e accede agli strumenti per debiti contratti come consumatore. Il gruppo di imprese comprende società, imprese ed enti sottoposti a direzione e coordinamento, con presunzione relativa in favore della società o dell’ente tenuto al consolidamento o che esercita il controllo.
Il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi.
Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza comprendono misure, accordi e procedure diverse dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, finalizzate al risanamento, alla modifica della composizione o struttura di attività, passività o capitale, oppure alla liquidazione del patrimonio o delle attività; possono essere preceduti dalla composizione negoziata.
Assetti organizzativi e rilevazione tempestiva della crisi
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile.
Le misure e gli assetti devono consentire di:
- rilevare squilibri patrimoniali, economici e finanziari in rapporto alle caratteristiche dell’impresa;
- verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale almeno per i successivi dodici mesi;
- individuare le informazioni necessarie per la lista di controllo e il test pratico sulla perseguibilità del risanamento.
Costituiscono segnali di possibile crisi:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, superiori alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori ai debiti non scaduti;
- esposizioni verso banche o intermediari scadute da oltre sessanta giorni, o eccedenti gli affidamenti da almeno sessanta giorni, quando rappresentino almeno il 5% delle esposizioni complessive;
- le esposizioni debitorie individuate dall’articolo 25-novies, comma 1.
Doveri di correttezza, trasparenza e collaborazione
Nella composizione negoziata e nei procedimenti di regolazione della crisi le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Il debitore deve:
- rappresentare la situazione in modo completo, veritiero e trasparente;
- assumere tempestivamente iniziative per superare la crisi e definire lo strumento prescelto;
- gestire patrimonio e impresa nell’interesse prioritario dei creditori, nel rispetto delle disposizioni speciali applicabili.
I creditori e gli altri soggetti interessati devono collaborare lealmente con il debitore, l’esperto e gli organi nominati dalle autorità, rispettando la riservatezza sulle informazioni acquisite.
Il datore di lavoro con più di quindici dipendenti deve informare per iscritto le rappresentanze sindacali sulle determinazioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, salvo diverse procedure previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le rappresentanze possono chiedere un incontro entro tre giorni; la consultazione deve iniziare entro cinque giorni dalla richiesta e, salvo diverso accordo, si conclude entro dieci giorni dall’inizio. La consultazione è riservata.
Nomine, priorità delle controversie e strumenti informativi
Le nomine dei professionisti devono rispettare trasparenza, rotazione ed efficienza. Le autorità competenti ricevono annualmente informazioni sugli incarichi conferiti e i presidenti dei tribunali vigilano sull’applicazione dei relativi criteri.
Le controversie nelle quali è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, oppure un soggetto sottoposto a una procedura del codice, sono trattate con priorità.
I siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico devono rendere disponibili informazioni aggiornate sugli strumenti di emersione e regolazione della crisi, sulle procedure di insolvenza e sull’esdebitazione. Devono inoltre essere pubblicati il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento e la lista di controllo per la redazione dei piani, adeguata anche alle micro, piccole e medie imprese.
Prededuzione dei crediti
Sono prededucibili, oltre ai crediti espressamente qualificati dalla legge:
- i crediti relativi a spese e compensi dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i crediti professionali sorti per la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano soggetto a omologazione, entro il 75% del credito accertato e se l’accordo o il piano è omologato;
- i crediti professionali relativi alla domanda e alla proposta di concordato preventivo, entro il 75% del credito accertato e se la procedura è aperta;
- i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, o dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, per la gestione del patrimonio, la prosecuzione dell’impresa, i compensi degli organi e le prestazioni professionali necessarie.
La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche in caso di successione di più procedure.
Trattazione unitaria e misure protettive
Le domande di accesso agli strumenti di regolazione e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento; le domande successive vengono riunite a quella già pendente.
In presenza di più domande, il tribunale esamina prioritariamente quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, purché:
- non sia manifestamente inammissibile;
- il piano non sia manifestamente inadeguato;
- siano indicate la convenienza per i creditori o, nel concordato in continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio.
Se tale domanda non viene accolta e viene accertata l’insolvenza, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale su istanza dei soggetti legittimati.
La durata complessiva delle misure protettive, anche non continuativa e comprensiva di rinnovi o proroghe, non può superare dodici mesi fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza.
Regole processuali e comunicazioni telematiche
La sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Il patrocinio del difensore è obbligatorio quando non sia previsto diversamente.
Le comunicazioni degli organi della procedura sono effettuate telematicamente verso i domicili digitali risultanti da INI-PEC, IPA o INAD. Creditori, titolari di diritti sui beni, debitori persone fisiche, amministratori e liquidatori devono indicare l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni e comunicarne le variazioni.
In mancanza di indicazione dell’indirizzo o quando la mancata consegna sia imputabile al destinatario, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. Gli organi devono conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla sua chiusura.
Giurisdizione italiana
Salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali oppure una dipendenza. La giurisdizione si estende anche alle azioni direttamente derivanti dalla procedura.
Il provvedimento di accesso può essere impugnato per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse; è sempre ammesso il ricorso per cassazione.
Composizione negoziata della crisi
L’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere la nomina di un esperto quando si trova in crisi, insolvenza o in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.
L’esperto facilita le trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti interessati, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda, preservando per quanto possibile i posti di lavoro.
Piattaforma telematica ed elenco degli esperti
La composizione negoziata si svolge tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale, attraverso Unioncamere, sotto la vigilanza dei Ministeri competenti. La piattaforma mette a disposizione:
- la lista di controllo per il piano di risanamento;
- il test pratico sulla perseguibilità del risanamento;
- il protocollo di conduzione delle trattative.
Presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome è formato l’elenco degli esperti. Possono esservi iscritti, secondo i requisiti previsti, dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro e soggetti con esperienza documentata in amministrazione, direzione o controllo di imprese risanate.
È richiesta una specifica formazione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione sui requisiti, dall’autocertificazione degli obblighi formativi e dal curriculum vitae, aggiornato con le composizioni negoziate seguite e il relativo esito. Gli incarichi e i curricula degli esperti nominati sono pubblicati senza indicare l’imprenditore richiedente.
La commissione di nomina dura in carica due anni ed è composta da rappresentanti della magistratura, della camera di commercio e della prefettura. Il segretario generale trasmette l’istanza alla commissione entro due giorni lavorativi; la commissione nomina l’esperto entro i successivi cinque giorni lavorativi, secondo criteri di trasparenza e rotazione. Ciascun esperto non può ricevere più di due incarichi contemporaneamente.
Accesso e documentazione richiesta
L’istanza di nomina dell’esperto è presentata tramite la piattaforma telematica. L’imprenditore deve depositare, tra l’altro:
- gli ultimi tre bilanci approvati, oppure dichiarazioni fiscali e situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni;
- eventuali progetti di bilancio o situazione aggiornata se i bilanci non sono stati approvati;
- un progetto di piano di risanamento, una relazione sull’attività, un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative previste;
- l’elenco dei creditori, con crediti scaduti e a scadere e garanzie;
- dichiarazioni sulle eventuali procedure pendenti e sull’assenza di altre domande incompatibili;
- il certificato unico dei debiti tributari;
- la situazione debitoria presso l’agente della riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e assicurativi;
- un estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi.
In attesa dei certificati tributari, contributivi e assicurativi, l’imprenditore può depositare una dichiarazione attestante di averli richiesti almeno dieci giorni prima dell’istanza.
L’esperto deve comunicare l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla nomina, dichiarando il possesso dei requisiti di indipendenza. Dopo l’accettazione convoca senza indugio l’imprenditore per verificare la concreta prospettiva di risanamento. Se tale prospettiva manca, informa l’imprenditore e la camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi.
Indipendenza e ruolo dell’esperto
L’esperto deve essere terzo, indipendente, imparziale, professionale e riservato. Non deve avere avuto, nei cinque anni precedenti, rapporti di lavoro con l’imprenditore, incarichi negli organi sociali o partecipazioni nell’impresa; il divieto si estende ai professionisti eventualmente associati.
Dopo l’archiviazione della composizione negoziata, l’esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per due anni, salvo l’attività successiva derivante dalle trattative e dal loro esito che rientri nell’incarico originario.
L’esperto verifica la coerenza delle informazioni ricevute, può chiedere ulteriori dati e può avvalersi di soggetti dotati di competenze specifiche e di un revisore legale indipendente. Non può essere obbligato a deporre sulle dichiarazioni e informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, salve le eccezioni previste.
Le parti possono formulare osservazioni sull’indipendenza o sull’operato dell’esperto entro i termini stabiliti; la commissione può procedere alla sostituzione.
Banche, creditori e riservatezza
Banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Il solo accesso alla composizione negoziata non costituisce causa di sospensione o revoca delle linee di credito né determina automaticamente una diversa classificazione del credito.
L’eventuale sospensione o revoca imposta dalla disciplina prudenziale deve essere comunicata agli organi amministrativi e di controllo, specificandone le ragioni. La prosecuzione del rapporto non determina, di per sé, responsabilità della banca o dell’intermediario.
Tutte le parti devono collaborare lealmente e tempestivamente, rispondendo in modo motivato alle proposte e alle richieste, e devono mantenere la riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative e sulle informazioni acquisite.
Durata dell’incarico dell’esperto
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, trascorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi. Il contenuto fornito si interrompe nella parte successiva della disciplina della composizione negoziata.
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