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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01230/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di due medici specializzande volta a ottenere la rideterminazione della borsa di studio percepita nel corso della specializzazione, in aumento rispetto all'importo originario, in ragione degli incrementi contrattuali riconosciuti al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. In primo grado la domanda subordinata era stata accolta; la Corte d'appello di Milano aveva poi confermato la decisione, ritenendo che la borsa di studio rientrasse tra gli emolumenti interessati dal blocco temporaneo delle indicizzazioni, ma che tale blocco non impedisse gli incrementi collegati ai miglioramenti stipendiali contrattuali sopravvenuti dopo il 31 dicembre 1993. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme, sostenendo: 1) che l'attività del medico specializzando non è inquadrabile né in un contratto di formazione e lavoro né in un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione di un rapporto sinallagmatico tra attività svolta e remunerazione; 2) che il D.Lgs. n. 368/1999 non potrebbe applicarsi retroattivamente al periodo antecedente al 2006, essendo privo di immediato contenuto precettivo e richiedendo integrazione con normativa secondaria. Le controricorrenti hanno inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita nullità/inesistenza della notifica via PEC, deducendo l'assenza dell'allegato contenente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità sulla notificazione via PEC, ritenendo non provata l'asserita mancanza dell'allegato e insufficiente la mera "stampata" prodotta dalle controricorrenti, priva di attestazione di conformità. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso: ha ribadito che, per gli anni accademici dal 1998 al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non sono soggette né all'aggiornamento per inflazione né alla rideterminazione triennale prevista dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/1991, poiché il legislatore ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata a tale finalità e ha espressamente escluso l'applicazione degli aggiornamenti. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato come base per il disconoscimento della conformità di copie analogiche di documenti informatici

  • art. 1335 c.c.

    richiamato in via analogica per la presunzione di conoscenza derivante dalla ricezione della PEC

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato nel ricorso per la disciplina dell'interpretazione e dell'applicazione delle leggi nel tempo

  • art. 6 D.Lgs. n. 257/1991

    norma sull'adeguamento della borsa di studio dei medici specializzandi; la Corte afferma che, per il periodo considerato, non opera l'aggiornamento triennale

  • artt. 37, 39, 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999

    richiamati nel ricorso per contestare l'applicabilità retroattiva del sistema delle scuole di specializzazione

  • art. 1, comma 300, L. n. 266/2005

    citata nel ricorso nel quadro delle norme finanziarie richiamate

  • art. 234 Trattato CEE

    richiamato nel ricorso nel quadro eurounitario allora vigente

  • art. 249 Trattato CEE

    richiamato nel ricorso nel quadro eurounitario allora vigente

  • art. 13 Dir. CE 82/76

    richiamata nel ricorso nel quadro eurounitario

  • art. 1 Dir. UE 93/16

    richiamata nel ricorso nel quadro eurounitario

  • art. 7 D.L. n. 384/1992

    ha previsto il blocco per il 1993 di indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere

  • art. 3, comma 36, L. n. 537/1993

    ha confermato il blocco dell'indicizzazione per il triennio 1994-1996

  • art. 1, comma 33, L. n. 549/1995

    norma di interpretazione autentica che ricomprende le borse di studio dei medici specializzandi nel blocco degli emolumenti

  • art. 1, commi 66 e 67, L. n. 662/1996

    ha confermato e modificato il blocco per il triennio 1997-1999

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso gli aggiornamenti ex art. 6 D.Lgs. n. 257/1991 per il triennio 1998-2000

  • art. 22 L. n. 488/1999

    ha esteso la disciplina di blocco al triennio 2000-2002

  • art. 36 L. n. 289/2002

    ha confermato il divieto di aggiornamento per il triennio 2003-2005 e il mantenimento dell'importo delle borse fino alla stipula del nuovo contratto annuale di formazione e lavoro

  • art. 1, comma 212, L. n. 266/2005

    richiamata come conferma del blocco per il triennio 2006-2008

  • artt. 65 e 66 D.Lgs. n. 165/2001

    richiamati in relazione all'effetto interruttivo della domanda di tentativo obbligatorio di conciliazione

  • art. 36 Cost.

    la Corte richiama il principio ma ribadisce che non è applicabile al rapporto dei medici specializzandi, non essendo un rapporto di lavoro subordinato

Massime di principio

  • L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non integra un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e, pertanto, non è applicabile il parametro dell'art. 36 Cost. sulla sufficienza della retribuzione.
  • La borsa di studio dei medici specializzandi, per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2003-2005, è rimasta soggetta al blocco degli incrementi legati alla variazione del costo della vita previsto dalla normativa finanziaria succedutasi nel tempo.
  • L'art. 1, comma 33, L. n. 549/1995, quale interpretazione autentica dell'art. 7 del D.L. n. 384/1992, ricomprende espressamente le borse di studio dei medici specializzandi tra gli emolumenti assoggettati al blocco.
  • L'art. 32, comma 12, L. n. 449/1997 e le successive norme finanziarie hanno consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo per il periodo considerato sia l'adeguamento annuale al tasso di inflazione sia la rideterminazione triennale collegata ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente del SSN.
  • Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, l'eccezione di invalidità non può fondarsi su mere deduzioni apodittiche o su stampe informali prive di attestazione di conformità; grava su chi eccepisce il vizio una contestazione specifica e supportata da elementi concreti.
  • L'eventuale mancanza dell'allegato nella PEC non conduce necessariamente a inesistenza della notificazione, potendo al più integrare una nullità sanabile con rinnovazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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