Cassazione Civile, Ordinanza n. 01136/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre dipendenti di un consorzio pubblico avevano chiesto al Tribunale del lavoro l’accertamento del diritto a percepire, dalla liquidazione del consorzio poi subentrata al Comune di Napoli, il compenso per lavoro straordinario pari a 30 minuti al giorno per ogni giornata di effettiva fruizione dei buoni pasto, da quantificarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello la Corte territoriale aveva invece riconosciuto il diritto dei lavoratori al compenso per il prolungamento dell’orario di lavoro nel quinquennio anteriore al marzo 2008. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che due dei tre lavoratori erano distaccati da anni presso il Comune di Napoli e dunque non prestavano servizio presso il consorzio; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 8 d.lgs. 66/2003, contestando l’accertamento della Corte d’appello circa la mancata predisposizione dei turni di sospensione dell’orario per la pausa pasto e la conseguente mancata fruizione della pausa, nonostante il prolungamento dell’orario di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su una circostanza di fatto non riportata nella sentenza impugnata e comunque dedotta in modo generico, senza indicazione del periodo del presunto distacco, con conseguente impossibilità di verificarne la decisività; ha inoltre osservato che la condanna d’appello era solo generica e non escludeva future verifiche sul quantum debeatur. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove e dei fatti. La Corte ha chiarito che l’art. 2697 c.c. non era stato applicato dalla sentenza impugnata come regola di riparto dell’onere probatorio, ma non ricorreva neppure un vizio denunciabile ex art. 115 c.p.c. o ex art. 116 c.p.c., trattandosi di contestazione della valutazione del materiale probatorio. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto allegato non è specificamente individuato o non risulta dalla sentenza impugnata, impedendo il controllo sulla decisività
non è violato quando il giudice di merito non decide per insufficienza della prova, ma accerta positivamente il fatto controverso sulla base del materiale istruttorio
il travisamento della prova è denunciabile solo se il giudice abbia erroneamente percepito il contenuto oggettivo del materiale probatorio; non quando si contesti la valutazione del fatto compiuta dal merito
la valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo che il giudice abbia attribuito a prove non legali valore di prova legale o viceversa
la mera esistenza della norma che impone la pausa non prova, di per sé, che essa sia stata rispettata o meno nel caso concreto
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando deduce un fatto non specificamente indicato o non emergente dalla sentenza impugnata, poiché manca il presupposto minimo per verificarne la decisività.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito: la valutazione delle prove è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’erronea percezione del contenuto della prova o dell’erronea attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno, o viceversa.
- L’art. 2697 c.c. è pertinente solo quando il giudice abbia deciso a sfavore della parte onerata per mancata prova del fatto costitutivo; non è configurabile quando il giudice abbia invece accertato positivamente il fatto controverso.
- La previsione normativa di un obbligo datoriale, da sola, non dimostra l’avvenuto o mancato rispetto dell’obbligo nel caso concreto: la prova del fatto storico resta distinta dalla mera esistenza della regola giuridica.
- Quando la sentenza di merito pronuncia una condanna generica, la questione dell’effettiva spettanza del credito e della sua quantificazione può rimanere aperta nella fase di accertamento del quantum debeatur.
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