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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01134/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto che era stato inizialmente formalizzato come collaborazione autonoma a termine e che i giudici di merito hanno poi riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale di Roma, confermato dalla Corte d'appello di Roma, aveva condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente a tale accertamento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, anche in relazione agli artt. 1206 c.c. e 1223 c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe applicato il criterio di liquidazione forfettizzata del danno previsto da quella norma anche all'ipotesi di conversione di un contratto formalmente autonomo a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La controricorrente ha anche eccepito la nullità della notificazione del ricorso per essere stata eseguita presso il difensore del defunto lavoratore, ma la Corte ha ritenuto valida la notifica per ultrattività del mandato alla lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, applicando il principio di ultrattività del mandato alla lite quando il decesso della parte vittoriosa intervenga dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso, senza che l'evento sia stato portato a conoscenza della controparte. Nel merito ha confermato l'orientamento secondo cui il regime indennitario forfettizzato dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 non si applica alla diversa ipotesi di conversione di un contratto di lavoro autonomo a termine illegittimo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    Il regime risarcitorio forfettizzato previsto dalla norma non si applica alla conversione di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la disposizione opera invece nelle ipotesi per le quali la giurisprudenza ne ha riconosciuto l'applicazione, nei limiti dell'interpretazione consolidata.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne faccia un autonomo approfondimento decisorio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione del danno, ma la decisione ruota sull'inapplicabilità dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 al caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità dedotto a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale di decisione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di debenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il regime indennitario forfettizzato introdotto dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non è estensibile, in via analogica, alla diversa fattispecie della riqualificazione di un rapporto formalmente autonomo a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Quando il decesso della parte vittoriosa interviene dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso per cassazione, senza che l'evento sia stato dichiarato o notificato, opera il principio di ultrattività del mandato alla lite e la notifica al difensore della parte originaria è valida.
  • Nel giudizio di legittimità, il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese, pur in presenza di rigetto del ricorso.
  • La forfettizzazione del danno prevista da norme speciali va applicata secondo il perimetro interpretativo tracciato dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale, senza assimilare fattispecie non omogenee sotto il profilo della gravità dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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