Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01131/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio promosso da una lavoratrice per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del ricorrente e le differenze retributive. Il ricorrente, a sua volta, aveva introdotto un distinto ricorso per far accertare che il padre della lavoratrice aveva tenuto fittiziamente la figlia e i nipoti nel proprio stato di famiglia, percependo indebitamente prestazioni/assegni familiari e consentendo alla figlia di utilizzare la convivenza ai fini di pretese abitative e, più in generale, per contrastare la ricostruzione fattuale posta a base della causa di lavoro. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso improcedibile verso l'INPS per difetto di prova della notifica e inammissibile verso il destinatario privato per difetto di interesse ad agire. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che mancasse un interesse concreto e attuale, poiché l'azione mirava sostanzialmente a una questione accademica o comunque a una pretesa di accertamento di spettanza pubblicistica. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 421 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato il giuramento decisorio articolato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la decisione di primo grado di improcedibilità verso l'INPS non era stata impugnata, con conseguente formazione di un giudicato processuale che impediva di ordinare l'integrazione del contraddittorio; in ogni caso, l'esito del gravame, limitato alla conferma del difetto di interesse ad agire, rendeva superflua ogni integrazione. Sul secondo motivo ha affermato che l'omesso esame del giuramento decisorio era questione preclusa dal giudicato formatosi sulla statuizione di rito relativa al difetto di interesse ad agire, che assorbiva e rendeva irrilevanti le questioni di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione nullità della sentenza o del procedimento; qui il motivo è stato ritenuto inammissibile perché incompatibile con il giudicato processuale formatosi su una parte della decisione di primo grado.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché precluso dalla previa statuizione di rito sul difetto di interesse ad agire.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che potesse disporsi dopo il giudicato formatosi sull'improcedibilità verso l'INPS.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'integrazione officiosa del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tale potere non fosse esercitabile in violazione del giudicato e comunque fosse inutile nel caso concreto.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale: è escluso quando l'azione sia soltanto strumentale a ottenere una pronuncia di principio o a risolvere in astratto una questione, senza un'utilità giuridica immediata e non altrimenti conseguibile.
  • Una statuizione di improcedibilità o altra decisione processuale non impugnata si consolida in giudicato processuale e impedisce al giudice dell'impugnazione di rimettere in discussione la relativa posizione soggettiva o di ordinare attività incompatibili con quel giudicato.
  • Le questioni di merito, come l'ammissibilità o la rilevanza di un mezzo istruttorio, restano precluse quando la causa sia definita o comunque bloccata da una ragione di rito assorbente, quale il difetto di interesse ad agire.
  • La richiesta di integrazione del contraddittorio non può essere utilizzata per superare gli effetti del giudicato formatosi su una parte della decisione di primo grado e, se l'esito del giudizio è comunque fondato su un difetto di rito preliminare, l'integrazione può risultare superflua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.