Cassazione Civile, Ordinanza n. 01138/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza, passata in giudicato, che aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine intercorsi tra le parti e aveva accertato la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data indicata in sentenza fino alla reintegra. In un successivo giudizio di quantificazione, la Corte d'appello ha condannato la società a pagare una somma a titolo di differenze retributive per il periodo successivo al 1 febbraio 2000 e fino al 15 settembre 2003. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 2909 c.c., 278 c.p.c. e art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che il giudicato formatosi sulla pronuncia relativa all'an dovesse essere letto alla luce della disciplina sopravvenuta dell'art. 32, che avrebbe dovuto governare la determinazione dell'importo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 2909 c.c. e 278 c.p.c., deducendo che la sentenza presupposta non aveva determinato il quantum e che, quindi, in questa sede andasse applicata la normativa vigente al momento della liquidazione, senza preclusioni derivanti dal giudicato, anche perché la questione sarebbe stata oggetto di un giudizio distinto da quello sull'an.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza presupposta non si fosse limitata ad accertare l'an del diritto, ma avesse già condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate da una certa data, individuando la posta come retributiva e riferendola a un preciso arco temporale, pur senza quantificarla monetariamente. In tale quadro il giudicato copriva non solo l'esistenza del diritto, ma anche la qualificazione giuridica della somma dovuta e la sua decorrenza temporale. Il successivo giudizio riguardava soltanto la quantificazione di una posta già cristallizzata nel suo titolo e nella sua natura, sicché non poteva trovare applicazione la disciplina sopravvenuta dell'art. 32 l. n. 183/2010, che prevede un'indennità forfettaria di natura risarcitoria e non retributiva. L'applicazione di quella norma avrebbe comportato una modifica inammissibile delle statuizioni coperte da giudicato e avrebbe inciso sull'affidamento della parte vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e peculiarità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato ai fini dell'interpretazione delle disposizioni applicabili, ma senza svolgervi una specifica esegesi autonoma nel dispositivo della decisione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione non solo l'an del diritto già accertato, ma anche gli elementi coperti dalla precedente statuizione, inclusa la qualificazione giuridica della posta e la decorrenza dell'obbligo di pagamento.
art. 278 c.p.c.
La condanna generica e il successivo giudizio di liquidazione non consentono di alterare, nel secondo giudizio, una posta già definita nel suo titolo e nella sua natura dalla sentenza passata in giudicato.
art. 32 l. n. 183 del 2010
La norma sopravvenuta, che prevede un'indennità forfettizzata di natura risarcitoria, non è applicabile per modificare effetti già coperti da giudicato in una controversia relativa a retribuzioni già giudizialmente riconosciute.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale di decisione della causa in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012
Richiamato quale norma di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, nel senso della natura risarcitoria e onnicomprensiva dell'indennità.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha già condannato una parte al pagamento di una specifica posta qualificata giuridicamente e riferita a un determinato periodo, il giudizio successivo può riguardare solo la quantificazione monetaria, non la rimeditazione della natura dell'obbligazione o la sostituzione del criterio di liquidazione.
- Lo ius superveniens non può incidere su un rapporto processuale o sostanziale già definito dal giudicato, se la sua applicazione comporterebbe una modifica della natura della posta o dei criteri di liquidazione già stabiliti dalla sentenza irrevocabile.
- La distinzione tra giudizio sull'an e giudizio sul quantum non consente, nel secondo, di mettere in discussione elementi già coperti dalla precedente decisione, quali la qualificazione della somma dovuta e la sua decorrenza temporale, quando tali elementi siano stati già espressamente statuiti.
- L'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 ha natura risarcitoria e non retributiva; pertanto non può essere utilizzata per trasformare ex post una condanna al pagamento di retribuzioni già cristallizzata in giudicato in un diverso regime di liquidazione.
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