Cassazione Civile, Ordinanza n. 01132/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente turnista, accolta in primo e secondo grado, volta a ottenere differenze retributive per il mese in cui l'attività lavorativa era stata solo parzialmente prestata a causa dell'ammissione della lavorazione a cassa integrazione guadagni ordinaria. La questione riguardava il corretto criterio di calcolo della retribuzione oraria e delle trattenute per ore non lavorate secondo il CCNL degli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari. La società sosteneva che il divisore 173, previsto per la retribuzione mensile/oraria, dovesse applicarsi solo ai lavoratori con orario normale di 40 ore settimanali, mentre per i turnisti con orario mensile di 144 ore avrebbe dovuto adottarsi un riproporzionamento. Denunciava inoltre violazione dell'art. 66 CCNL e dei criteri ermeneutici contrattuali, nonché contraddittorietà della sentenza d'appello, che avrebbe da un lato confermato l'applicazione del divisore 173 e dall'altro richiamato il parametro di 144 ore per il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approdo interpretativo della Corte d'appello, affermando che il divisore 173, previsto dagli artt. 63 e 66 del CCNL, ha portata generale e si applica a tutti i lavoratori del settore, compresi i turnisti con orario inferiore alle 40 ore settimanali. Ha escluso che il testo collettivo imponga un diverso riproporzionamento per i turnisti e ha giudicato non contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, poiché il criterio del 173 riguarda la determinazione della retribuzione oraria, mentre il riferimento alle 144 ore concerne il diverso piano della quantificazione delle ore non lavorate nel periodo di c.i.g.o. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge e dei criteri ermeneutici del contratto collettivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre un vizio di motivazione/errore processuale per asserita contraddittorietà della sentenza.
art. 63 CCNL addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari
"la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173"
La Corte ne ricava una regola generale: il divisore 173 vale per la determinazione della retribuzione oraria di tutte le categorie di lavoratori, non solo di quelli con orario di 40 ore settimanali.
art. 66 CCNL addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari
La Corte legge la clausola come non limitata ai soli lavoratori a 40 ore settimanali; i commi 1-4 confermano una disciplina generale della mensilizzazione e delle detrazioni. Il comma 5 disciplina il particolare orario fissato in azienda su arco plurisettimanale, mentre il comma 6 ribadisce la corresponsione mensile della retribuzione normale.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.
Richiamati dal ricorrente quali criteri ermeneutici asseritamente violati nell'interpretazione del CCNL.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva adotta un criterio di mensilizzazione della retribuzione e indica un divisore convenzionale per calcolare la retribuzione oraria, tale divisore deve essere applicato in modo generale a tutte le categorie di lavoratori, salvo che il testo negoziale preveda espressamente un diverso criterio per specifiche figure.
- L'interpretazione del contratto collettivo va condotta valorizzando il tenore letterale delle clausole e la coerenza sistematica dell'intero testo; in mancanza di una previsione espressa di riproporzionamento per una determinata categoria, non è consentito introdurlo in via interpretativa.
- La disciplina della retribuzione oraria e quella del calcolo delle ore non lavorate in presenza di sospensioni o riduzioni dell'attività possono operare su piani distinti: il divisore convenzionale può servire a determinare il valore orario della retribuzione, mentre il numero delle ore contrattuali può restare il parametro per quantificare la riduzione della prestazione nel mese.
- La scelta collettiva di attribuire un trattamento economico più favorevole ai lavoratori turnisti può essere letta come compensazione della maggiore gravosità del lavoro a turni; contestarne gli effetti applicativi non basta a superare una chiara opzione negoziale delle parti sociali.
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