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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01115/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di essere inquadrato, con decorrenza dal 17 giugno 2005, nella qualifica superiore di condirettore, categoria funzionari, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate fino al collocamento in pensione. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile, per la disciplina dell'inquadramento, il Regolamento organico del personale dell'ente e non il solo CCNL bancario, valorizzando anche la prova testimoniale della distinzione tra trattamento normativo, regolato dai regolamenti organici, e trattamento economico, regolato dal CCNL. Il datore di lavoro ha proposto ricorso principale deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 115 c.p.c. e della disciplina collettiva, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'applicazione del CCNL al sistema di classificazione del personale e avrebbe mal interpretato il Regolamento organico, che invece andava coordinato con la contrattazione collettiva di settore; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito errore di percezione delle prove, sostenendo che mancasse prova delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore. Il lavoratore ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale, con cui ha censurato la valutazione delle prove sulle mansioni svolte e la ricognizione di atti e documenti, e ha inoltre dedotto violazione dell'art. 2944 c.c. per il mancato riconoscimento dell'effetto interruttivo di atti aventi contenuto ricognitivo; tali censure miravano, secondo la Corte, a una nuova valutazione del merito e, sul punto della prescrizione, collidevano anche con il giudicato interno formatosi sulla decisione di primo grado che aveva già dichiarato prescritte le differenze retributive anteriori al 17.6.2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che, nel caso concreto, la disciplina dell'inquadramento del personale era regolata dal Regolamento organico, che distingueva espressamente tra classificazione del personale e trattamento economico, e perché il ricorso si risolveva in una diversa lettura del testo regolamentare e delle prove, senza indicare una reale violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, poiché la doglianza mirava a contestare la valutazione istruttoria compiuta dal giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto inammissibili le censure sulle prove e sulle mansioni, trattandosi di richiesta di nuovo giudizio di merito, e ha respinto la doglianza sulla prescrizione perché diretta a rivalutare il contenuto di atti e note di servizio e, in ogni caso, preclusa dal giudicato interno sulla decorrenza della prescrizione. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 414 c.c.

    È richiamato nel primo motivo del ricorso principale, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a ritenere infondata la censura nel suo complesso.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è dedotta per contestare l'accertamento del materiale probatorio; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira a opporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di ermeneutica contrattuale sono richiamate, ma la Corte afferma che il ricorrente non ne ha indicato una concreta violazione, limitandosi a contestare l'esito interpretativo.

  • art. 7 del Regolamento Organico del Personale CRIAS

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il coordinamento con la contrattazione collettiva; la Corte non ravvisa una lettura diversa da quella della Corte d'appello.

  • art. 8 del Regolamento Organico del Personale CRIAS

    Censurato dal ricorrente nel quadro dell'interpretazione del regolamento; la Corte conferma che il regolamento disciplina la classificazione del personale.

  • art. VII CCNL per il personale dipendente dell'azienda di credito del 19/12/1994

    Richiamato come fonte contrattuale di settore, ma ritenuto non decisivo per la classificazione del personale nel caso concreto.

  • art. 23 CCNL per il personale dipendente dell'azienda di credito dell'11/7/1999

    La Corte osserva che opera solo rispetto alle materie regolate dal contratto collettivo, senza che nel ricorso sia specificato quali materie rilevino sul punto dell'inquadramento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione, ma le censure sono respinte perché in sostanza mirano a una diversa valutazione del merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per l'asserito errore di percezione sulle prove; la Corte lo esclude perché la censura attacca in realtà il giudizio di merito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale nel quadro dell'interpretazione di documenti e atti, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma lettura.

  • art. 362 c.c.

    Citato nel ricorso incidentale; la Corte non ne offre una specifica applicazione, limitandosi a respingere la censura.

  • art. 2944 c.c.

    La Corte respinge la censura sul riconoscimento del debito come atto interruttivo della prescrizione, perché diretta a una nuova valutazione del contenuto degli atti e comunque coperta da giudicato interno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta che un regolamento interno o aziendale disciplina in modo espresso la classificazione del personale, il ricorrente in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura della fonte e delle prove, ma deve indicare una concreta violazione dei canoni ermeneutici o un vizio decisivo realmente dedotto nei limiti del giudizio di legittimità.
  • Se il testo regolamentare distingue tra disciplina normativa dell'inquadramento e trattamento economico, il rinvio alla contrattazione collettiva per il solo profilo retributivo non implica automaticamente un rinvio anche per la classificazione professionale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o delle mansioni svolte, perché tale sindacato resta riservato al giudice di merito.
  • La censura di prescrizione o di efficacia interruttiva di atti ricognitivi è inammissibile in cassazione quando richiede una rivalutazione del contenuto degli atti e, comunque, quando la questione sia coperta da giudicato interno.
  • In presenza di un'interpretazione plausibile del testo negoziale o regolamentare, la parte soccombente non può dolersi in cassazione solo perché il giudice ha preferito una delle possibili letture alternative.
  • Il rinvio del regolamento aziendale alla contrattazione collettiva può operare solo per le materie espressamente o logicamente ricomprese in tale rinvio; non è sufficiente un richiamo generico per estenderlo a profili non disciplinati, come la classificazione del personale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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