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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17734/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2009-2011. In sede di merito era rimasto in discussione, soprattutto, il recupero a tassazione di costi dedotti dalla società e ritenuti afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, perché intrattenute con società considerate cartiere. La CTR aveva confermato gli accertamenti, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini di accertamento, provata la fittizietà delle operazioni anche sulla base di intercettazioni ambientali e insufficiente la prova contraria della contribuente. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente e violazione dell’obbligo di motivazione; 2) violazione delle norme sul termine di decadenza dell’accertamento, sostenendo che la notizia di reato fosse stata trasmessa tardivamente e che non potesse rilevare quella relativa ad altri soggetti; 3) violazione delle norme su deducibilità dei costi e prova, oltre a travisamento della prova, per avere la CTR negato la deduzione nonostante operazioni che la ricorrente assumeva reali, inerenti e congrue; 4) violazione delle regole sull’art. 2729 c.c., perché la CTR non avrebbe considerato assolto l’onere probatorio dalla società e avrebbe valorizzato soltanto elementi indiziari dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo, ma esclusivamente con riferimento all’IRAP dell’anno 2009, ritenendo che il raddoppio dei termini di accertamento non fosse applicabile a tale tributo; per il resto ha respinto gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza; la censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile perché la decisione di appello aveva motivato in modo sufficiente sulla questione effettivamente controversa.

  • art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sull’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse esposto, sia pure sinteticamente, una motivazione non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio motivazionale/processuale; motivo ritenuto inammissibile.

  • art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per il termine di decadenza dell’accertamento e per la disciplina del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari; nel caso concreto il raddoppio è stato ritenuto operante per l’anno 2009 ai fini delle imposte dirette, ma non per l’IRAP.

  • art. 1, comma 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato per la disciplina transitoria che consente l’operatività del raddoppio solo alle condizioni previste dalla norma; la Corte ha applicato il regime transitorio al caso relativo all’accertamento notificato nel 2016.

  • art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione ai termini di accertamento IVA e al regime del raddoppio, applicabile ai reati tributari secondo la disciplina pro tempore.

  • art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248

    Norma che aveva introdotto il raddoppio dei termini in caso di obbligo di denuncia penale; la Corte ne ricostruisce l’evoluzione normativa.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Richiamato come obbligo di denuncia penale da cui discendeva, nella disciplina previgente, il raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come corpus dei reati tributari che integrano i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento nella disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 2 del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128

    Richiamato per la prima modifica normativa al raddoppio dei termini: lo stesso opera solo se la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario, salvo il regime transitorio.

  • art. 1, commi 130-132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato per la seconda modifica normativa che ha eliminato la fattispecie del raddoppio, con disciplina transitoria per gli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e per i periodi d’imposta anteriori al 2016.

  • art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per la deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la CTR aveva accertato l’oggettiva inesistenza delle operazioni.

  • art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alla detraibilità/inerenza IVA dei costi; la doglianza della contribuente è stata respinta perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte ha distinto le censure di diritto dalle richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Usato per dedurre il travisamento della prova e vizi processuali; la Corte ha escluso che si trattasse di errori di diritto, rilevando invece una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 2729 cod. civ.

    Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari dell’Ufficio erano idonei e che la prova contraria della società era insufficiente.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza tributaria, il vizio di nullità non sussiste se il giudice di appello sostituisce integralmente la motivazione di primo grado e affronta, sia pure sinteticamente, la reale questione controversa con argomentazione non apparente né contraddittoria.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile ratione temporis ai reati tributari, opera secondo la normativa transitoria vigente al momento di notifica dell’atto e richiede la tempestiva trasmissione della notizia di reato quando la disciplina sopravvenuta lo preveda; tuttavia tale meccanismo non si estende all’IRAP, poiché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
  • Nel contenzioso sulle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’assenza dell’operazione anche per presunzioni; una volta accertata l’inesistenza oggettiva, il contribuente non assolve l’onere probatorio con la sola produzione delle fatture o della contabilità formale, dovendo dimostrare l’effettività delle operazioni o, in alternativa, la sola inesistenza soggettiva.
  • La censura di travisamento della prova o di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: in cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito; in difetto, le doglianze fondate su tali atti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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