Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
L'agente per la riscossione aveva notificato al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di euro 159.517,99, fondata su pregresse cartelle esattoriali non pagate. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che gli immobili aggrediti dall'iscrizione facessero parte di un fondo patrimoniale e che i crediti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con conseguente applicabilità dell'art. 170 c.c. e illegittimità dell'atto. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo all'inapplicabilità dell'art. 170 c.c. all'iscrizione ipotecaria; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, qualora si ritenesse sussistente un rigetto implicito del motivo; 3) violazione dell'art. 170 c.c. e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria non avrebbe natura esecutiva e che quindi la disciplina del fondo patrimoniale non sarebbe stata correttamente applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse completamente omesso di esaminare il motivo di appello centrale relativo all'inapplicabilità dell'art. 170 c.c. all'iscrizione ipotecaria esattoriale, oppure, in alternativa, avesse reso sul punto una decisione del tutto immotivata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancata pronuncia sul motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La sentenza è nulla quando la motivazione è mancante o soltanto apparente su un punto decisivo della controversia.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente assertiva.
La Corte richiama la disciplina del fondo patrimoniale e il tema della sua applicabilità all'iscrizione ipotecaria esattoriale, questione ritenuta decisiva ma non esaminata dal giudice d'appello.
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria esattoriale è l'atto oggetto di impugnazione; la sua natura e il rapporto con l'art. 170 c.c. costituiscono la questione decisiva rimasta inevasa.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi dedotti per omessa pronuncia e motivazione mancante/apparente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i motivi devoluti che siano decisivi; l'omissione dell'esame di un motivo centrale integra vizio di omessa pronuncia.
- Una motivazione meramente generica o apodittica su una questione decisiva equivale a motivazione mancante o apparente e determina nullità della sentenza.
- Quando il motivo accolto in cassazione investe una questione preliminare o dirimente, i motivi ulteriori che presuppongono la sua soluzione restano assorbiti.
- Nel contenzioso relativo all'iscrizione ipotecaria esattoriale, il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con la disciplina del fondo patrimoniale se tale questione è specificamente devoluta in appello.
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