Cassazione Civile, Ordinanza n. 17535/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, aveva visto recuperare a tassazione costi ritenuti ingiustificati, non documentati o non inerenti, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa e delle imposte IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, per mancata decisione sulla censura relativa al diniego di rinvio del giudizio richiesto per tentare la conciliazione; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato tutti gli elementi che avrebbero escluso la componente negativa di reddito collegata a una fattura per 'conguaglio provvigioni'; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo l'inesistenza del titolo della fattura contestata e della relativa posta di storno, pari a circa 149.513 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile, attribuiva al giudice tributario una mera facoltà e non un obbligo di concedere un termine per formulare una proposta di conciliazione, sicché non sussisteva omessa pronuncia sul punto. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata, pur succinta, conteneva una motivazione sufficiente sul mancato riconoscimento dei costi generici o non documentati e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando la presenza di una 'doppia conforme' sulla questione del costo di 149.513 euro e, comunque, la sostanziale conferma da parte del ricorrente della natura fittizia del costo. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di merito non aveva l'obbligo di accogliere il rinvio richiesto per la conciliazione, trattandosi di scelta discrezionale.
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni"
Nel testo ratione temporis applicabile la norma prevedeva una mera facoltà del giudice tributario di assegnare un termine per la conciliazione, non un obbligo.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza comunque sufficiente.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 26 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso a fondamento della dedotta nullità per mancanza di motivazione.
art. 274 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella decisione della Corte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura di motivazione insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei primi due motivi, qualificati come errori processuali/nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato dal ricorrente per il terzo motivo, ma la Corte ha valorizzato la sostanziale richiesta di riesame del fatto e la doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la concessione di un termine per formulare una proposta di conciliazione è una facoltà del giudice, non un obbligo: il mancato esercizio di tale potere non integra di per sé omessa pronuncia.
- La motivazione di una sentenza non è nulla quando, pur sinteticamente, consente di comprendere la ratio della decisione; non è ammissibile trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione non può utilmente investire la ricostruzione del fatto già concordemente accertata nei due gradi di merito, salvo specifiche condizioni non emerse nel caso di specie.
- Quando il contribuente stesso conferma la sostanziale fittizietà del costo contestato, non può lamentare utilmente l'omesso esame del fatto relativo alla sua inesistenza, perché la censura non individua un fatto decisivo diverso da quello già valutato.
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