Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su un consorzio, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una persona fisica un avviso di accertamento per l'anno 2010, recuperando a tassazione somme qualificate come buonuscita per la cessazione dalla carica di presidente e amministratore delegato del consorzio, ma corrisposte formalmente a una società di consulenza della quale il contribuente era divenuto socio unico e amministratore unico. Secondo l'Ufficio, il rapporto di consulenza tra il consorzio e tale società era simulato e configurava un'interposizione soggettiva: la società sarebbe stata mero schermo formale e il reale percettore e possessore dei redditi sarebbe stato il contribuente. Il ricorrente ha impugnato la decisione della CTR con sette motivi: violazione dell'art. 37 d.P.R. 600/1973, dell'art. 1 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 53 Cost. per avere la CTR affermato l'interposizione senza verificare il reale possesso dei redditi; inapplicabilità dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993 in difetto di effettivo possesso di redditi da fatto illecito; violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del possesso dei redditi; omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le somme erano rimaste nella disponibilità della società, che le aveva incassate e dichiarate; violazione del divieto di doppia imposizione per avere tassato i medesimi redditi sia in capo alla persona fisica sia in capo alla società; violazione dell'art. 2729 c.c. per errata applicazione delle presunzioni; nullità per mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.c. in attesa della definizione del giudizio parallelo sulla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e il sesto, perché, sotto l'apparente censura di violazione di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dalla CTR circa la sussistenza dell'interposizione soggettiva e la ricorrenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che l'Ufficio aveva comunque allegato elementi presuntivi idonei. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia perché diretto contro l'accertamento di fatto del giudice di merito sia perché la sentenza impugnata era una "doppia conforme", con conseguente preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: in tema di interposizione ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, l'ordinamento consente l'accertamento e la tassazione sia nei confronti del soggetto interposto sia dell'interponente, salvo poi il rimborso a favore dell'interposto dopo il definitivo accertamento nei confronti del soggetto effettivamente possessore; pertanto non vi è duplicazione illecita in senso processuale o sostanziale. Anche il settimo motivo è stato respinto, perché proprio la possibilità di accertamenti paralleli esclude un rapporto di pregiudizialità e quindi la necessità di sospensione del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona; prevede inoltre il rimborso all'interposto dopo il definitivo accertamento nei confronti dell'interponente.
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla tassazione dei redditi, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno del motivo sulla capacità contributiva, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.
art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537
invocato dal ricorrente sulla tassazione dei proventi illeciti; la Corte non accoglie la censura, rimanendo ferma la tassazione per interposizione soggettiva.
art. 2697 c.c.
non risulta violato quando l'Ufficio alleghi elementi presuntivi idonei a fondare la pretesa e il giudice di merito li ritenga sufficienti.
art. 2729 c.c.
la CTR ha correttamente applicato la disciplina delle presunzioni semplici valorizzando elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quinto motivo insieme all'art. 163 d.P.R. 917/1986 per lamentare una doppia imposizione, ma la censura è stata respinta.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente in tema di divieto di doppia imposizione, senza accoglimento della doglianza.
art. 295 c.c.
invocato per chiedere la sospensione del giudizio, ma la Corte esclude la pregiudizialità tra i procedimenti.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulla sospensione, senza rilievo decisivo.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulla sospensione, senza accoglimento.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la doppia conforme esclude l'ammissibilità della censura di omesso esame del fatto decisivo, per le sentenze di merito conformi.
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3, 4, 5; comma 4
individua i vizi dedotti in cassazione; il motivo ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di interposizione soggettiva ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, l'imposizione può colpire il soggetto che appare formalmente intestatario del reddito e, parallelamente, il soggetto ritenuto effettivo possessore, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie e su presunzioni semplici correttamente motivate, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se, in realtà, si contesta la sufficienza o la credibilità delle prove valutate dal giudice di merito e non la regola di riparto dell'onere probatorio.
- La doppia conforme preclude il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti.
- In tema di redditi imputati per interposizione fittizia, la contemporanea pendenza di accertamenti nei confronti del soggetto interposto e dell'interponente non impone la sospensione del giudizio, perché manca un rapporto di pregiudizialità necessario; l'eventuale duplicazione è governata dal meccanismo del rimborso dopo l'accertamento definitivo.
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