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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23403/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili, contestando la reale esistenza delle operazioni e la destinazione delle somme. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR aveva accolto solo in parte l’appello, annullando il recupero ai fini IRAP e contributi ma confermando, per il resto, la legittimità della ripresa fiscale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 e dell’art. 2728 c.c., sostenendo che le spese di sponsorizzazione, essendo assistite da presunzione legale assoluta, non richiedessero ulteriore prova e che la CTR avesse omesso di esaminare la documentazione prodotta sull’effettività dei pagamenti; 2) omesso esame della sentenza penale di assoluzione, che secondo il ricorrente avrebbe dimostrato l’effettività delle operazioni contestate; 3) motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe da un lato affermato l’inerenza e congruità dei costi e dall’altro negato la prova della spesa; 4) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, contestando l’applicabilità della disciplina previgente e della disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, rilevando che la presunzione legale assoluta dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 riguarda la natura pubblicitaria e la deducibilità delle sponsorizzazioni nei limiti previsti, ma non esonera il contribuente dalla prova dell’effettività del costo quando l’Ufficio abbia fornito elementi presuntivi dell’inesistenza delle operazioni. Ha inoltre chiarito che l’assoluzione in sede penale non fa automaticamente stato nel processo tributario, potendo solo essere valutata come elemento di prova, e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indizi offerti dall’Amministrazione e il mancato superamento di tali indizi da parte del contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e superava il minimo costituzionale. Il quarto motivo è stato parimenti rigettato, poiché la CTR aveva applicato correttamente la disciplina del raddoppio dei termini vigente ratione temporis, essendo l’avviso notificato prima delle modifiche del 2015 e restando salvi gli atti già notificati. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    Il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità

    Introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni verso soggetti sportivi dilettantistici, ma non esonera dalla prova dell’effettività del costo quando l’Ufficio ne contesti l’esistenza.

  • art. 2728 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere l’effetto presuntivo a proprio favore; la Corte chiarisce tuttavia che la presunzione speciale non copre la prova dell’effettività della spesa.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva ai fini dell’obbligo di denuncia penale che, nel regime previgente, determina il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè obiettivamente incomprensibile nel suo fondamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale per censurare violazioni di legge sostanziale processuale dedotte con il ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha comunque considerato il materiale rilevante.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo applicabile ratione temporis prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportino obbligo di denuncia penale.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA disciplina il raddoppio dei termini di decadenza in presenza di violazioni penalmente rilevanti, secondo il regime temporale applicabile al caso.

  • d.lgs. n. 128/2015

    La Corte afferma che le modifiche introdotte non si applicano agli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015, per espressa salvaguardia degli effetti degli atti impositivi già emessi.

  • l. n. 208/2015

    Le modifiche al raddoppio dei termini non incidono sulla fattispecie, poiché il regime transitorio riguarda solo i casi non coperti dalla disciplina di salvaguardia precedente.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario consente l’ingresso di presunzioni semplici e spiega perché un’assoluzione penale non impedisca una diversa valutazione ai fini fiscali.

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato per distinguere, in generale, tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità/sponsorizzazione.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    È il riferimento testuale della disciplina delle spese di sponsorizzazione/pubblicità richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • In tema di sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, la presunzione legale speciale prevista dalla normativa fiscale opera sulla qualificazione del costo come spesa di pubblicità e sulla sua deducibilità entro i limiti stabiliti, ma non esonera il contribuente dalla prova dell’effettiva esistenza del costo quando l’Ufficio ne contesti l’inesistenza con elementi presuntivi.
  • Se l’Amministrazione finanziaria fornisce un quadro di presunzioni semplici idoneo a far ritenere inesistenti o non effettive le operazioni fatturate, incombe sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica e convincente, non essendo sufficiente la sola produzione di contratto, fattura e pagamento formale.
  • Nel processo tributario la sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato, anche se riguarda i medesimi fatti: può essere valutata dal giudice tributario come elemento di prova, ma deve essere apprezzata alla luce delle regole probatorie proprie del contenzioso fiscale.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, cioè quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime applicabile ratione temporis, opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale per reati tributari e non è escluso dalla mera circostanza che la denuncia sia poi archiviata, tardiva o non rilevante alla luce di discipline sopravvenute, se l’atto impositivo è già stato validamente notificato nel regime transitorio di salvaguardia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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