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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30018/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti di una società e, per i redditi di partecipazione, dei due soci, a seguito di indagini penali su un circuito illecito finalizzato al riciclaggio mediante società di comodo italiane ed estere impiegate per operazioni di compravendita di prodotti informatici ed elettronici. Gli accertamenti rideterminavano il reddito della società disconoscendo costi relativi a operazioni ritenute in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti, e negavano la detrazione IVA sulle relative fatture. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo che, per effetto dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, fossero deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti e dovessero essere abbattuti i componenti positivi nelle operazioni oggettivamente inesistenti, con caducazione delle rettifiche. L'Agenzia ricorreva per violazione di norme sostanziali e processuali e per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 non consente di affermare in modo generale la deducibilità di ogni costo relativo a operazioni soggettivamente inesistenti né, specularmente, la neutralizzazione automatica di ogni componente positivo nelle operazioni oggettivamente inesistenti. Ha ribadito che la deducibilità va valutata secondo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la correlazione tra costi e ricavi grava sul contribuente. La motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente perché aveva risolto la controversia con un'affermazione apodittica e semplificata, priva di adeguato esame dei fatti e delle regole applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 non legittima una regola automatica e indifferenziata di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti né un abbattimento automatico dei componenti positivi per operazioni oggettivamente inesistenti; occorre verificare i presupposti sostanziali della deducibilità e della rettifica.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi resta subordinata ai limiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, in presenza di costi utilizzati direttamente per la commissione di delitti non colposi, opera l'ulteriore limite di indeducibilità previsto dalla normativa speciale.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta contestata e dimostrata dall'Amministrazione l'assenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la correlazione tra costi e componenti positivi da rettificare; non basta la sola regolarità formale di fatture, scritture o pagamenti.
  • In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; per le operazioni oggettivamente inesistenti, provata l'inesistenza, non è sufficiente invocare la buona fede del contribuente.
  • La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche e non confrontate con i fatti decisivi e con il corretto quadro normativo, senza una effettiva disamina delle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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