Cassazione Civile, Ordinanza n. 30018/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti di una società e, per i redditi di partecipazione, dei due soci, a seguito di indagini penali su un circuito illecito finalizzato al riciclaggio mediante società di comodo italiane ed estere impiegate per operazioni di compravendita di prodotti informatici ed elettronici. Gli accertamenti rideterminavano il reddito della società disconoscendo costi relativi a operazioni ritenute in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti, e negavano la detrazione IVA sulle relative fatture. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo che, per effetto dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, fossero deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti e dovessero essere abbattuti i componenti positivi nelle operazioni oggettivamente inesistenti, con caducazione delle rettifiche. L'Agenzia ricorreva per violazione di norme sostanziali e processuali e per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 non consente di affermare in modo generale la deducibilità di ogni costo relativo a operazioni soggettivamente inesistenti né, specularmente, la neutralizzazione automatica di ogni componente positivo nelle operazioni oggettivamente inesistenti. Ha ribadito che la deducibilità va valutata secondo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la correlazione tra costi e ricavi grava sul contribuente. La motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente perché aveva risolto la controversia con un'affermazione apodittica e semplificata, priva di adeguato esame dei fatti e delle regole applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti e di detrazione/deduzione fiscale
richiamato tra le norme in tema di presunzioni utilizzabili nell'accertamento tributario
richiamato tra le norme in tema di presunzioni semplici e prova indiziaria
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento induttivo/rettificativo dei redditi
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento nei confronti della società
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in tema di determinazione del reddito e deducibilità dei costi
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
interpretato dalla Corte come norma che introduce limiti e condizioni alla deducibilità dei costi per operazioni inesistenti, non un'automatica deduzione/generalizzata abbattimento di ricavi
artt. 5 e 25 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 446
richiamati nel motivo di ricorso in relazione all'IRAP e alla determinazione della base imponibile
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di accertamento IVA e rettifica della detrazione
art. 17 direttiva 1977/388/CE
richiamato nel motivo di ricorso in materia di detrazione IVA
art. 167 direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo di ricorso in materia di detrazione IVA
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato per la forma della motivazione della sentenza
artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per la motivazione della sentenza tributaria e il rinvio alle norme del processo civile
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
interpretato come norma, nella versione novellata, che distingue tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e disciplina i limiti di deducibilità e gli effetti sul reddito
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per il principio secondo cui, in caso di fattura per operazione inesistente non rettificata o annullata, l'imposta è dovuta per l'intero importo indicato in fattura
richiamato nel procedimento camerale di legittimità
richiamato nella disciplina del comma 4-bis in tema di causa estintiva del reato
richiamato nella disciplina del comma 4-bis per le sentenze definitive di assoluzione
richiamato nella disciplina del comma 4-bis per il non luogo a procedere
richiamato nella disciplina del comma 4-bis per il non doversi procedere
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 non legittima una regola automatica e indifferenziata di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti né un abbattimento automatico dei componenti positivi per operazioni oggettivamente inesistenti; occorre verificare i presupposti sostanziali della deducibilità e della rettifica.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi resta subordinata ai limiti ordinari di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, in presenza di costi utilizzati direttamente per la commissione di delitti non colposi, opera l'ulteriore limite di indeducibilità previsto dalla normativa speciale.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta contestata e dimostrata dall'Amministrazione l'assenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la correlazione tra costi e componenti positivi da rettificare; non basta la sola regolarità formale di fatture, scritture o pagamenti.
- In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; per le operazioni oggettivamente inesistenti, provata l'inesistenza, non è sufficiente invocare la buona fede del contribuente.
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche e non confrontate con i fatti decisivi e con il corretto quadro normativo, senza una effettiva disamina delle questioni controverse.
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