Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
Dopo un matrimonio durato circa 29 anni, il Tribunale aveva respinto la domanda di assegno divorzile proposta dall'ex moglie, pur rilevando una disparità economica tra le parti e valorizzando il fatto che la richiedente avesse continuato a lavorare part-time e avesse già ricevuto rilevanti attribuzioni patrimoniali. In appello, la Corte di Ancona aveva invece riconosciuto un assegno divorzile di 1.500 euro mensili in funzione compensativo-perequativa, ritenendo che l'ex moglie avesse contribuito alla conduzione familiare e sacrificato le proprie prospettive professionali a vantaggio della carriera del marito medico, il quale aveva redditi e patrimonio superiori. Il marito ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 5, comma 6, l. div. e omesso esame di fatti decisivi, per errata ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi e per avere la Corte sovrastimato il divario economico; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte ritenuto senza adeguato riscontro che la moglie avesse sacrificato le prospettive professionali; 3) violazione dell'art. 5, comma 6, l. div. e omesso esame di fatti decisivi, per avere attribuito rilievo a un preteso sostegno economico della moglie nei primi anni di matrimonio, ritenuto dal ricorrente non provato e in realtà limitato a fideiussioni; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato che i redditi del marito avevano già assicurato un elevato tenore di vita e che le attribuzioni patrimoniali già ricevute dalla moglie compensavano ampiamente ogni eventuale contributo endofamiliare; 5) violazione dell'art. 5, comma 6, l. div., per avere quantificato l'assegno divorzile in misura superiore all'assegno di separazione in assenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi e fondati nei limiti indicati, censurando l'impostazione della Corte territoriale perché aveva riconosciuto la funzione compensativa dell'assegno sulla base del solo fatto che la moglie si fosse dedicata prevalentemente alla famiglia e avesse contribuito alla formazione del patrimonio familiare, senza che risultassero allegati e provati specifici sacrifici di realistiche occasioni professionali e reddituali. Ha inoltre osservato che il mero squilibrio economico tra i coniugi non basta da solo a fondare la componente compensativa, essendo necessario accertare se esso sia causalmente ricollegabile alle scelte di vita familiare e alle rinunce professionali del richiedente. Ha rilevato anche che la richiedente aveva sempre lavorato part-time, prima e dopo la separazione, e che parte del suo patrimonio derivava da attribuzioni già ricevute in costanza di matrimonio e dopo la separazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di assegno divorzile e per la liquidazione delle spese. Ha affermato che la decisione impugnata aveva attribuito rilievo automatico all'attività domestica svolta dall'ex moglie, senza verificare in concreto l'esistenza di aspettative professionali sacrificate e la riconducibilità causale dello squilibrio economico a quelle scelte familiari, incorrendo così in falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 e in carenza motivazionale sulla quantificazione dell'assegno.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970
l'assegno divorzile richiede anzitutto la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; la funzione compensativo-perequativa opera solo se il richiedente dimostra di avere sacrificato concrete opportunità professionali e reddituali per contribuire alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge
la censura è prospettata per asserita errata valutazione del materiale probatorio, ma la Corte di legittimità valorizza il difetto di corretta applicazione dei criteri legali di decisione e la mancanza di adeguato riscontro probatorio
la doglianza è richiamata per contestare la decisione fondata su fatti ritenuti non provati o apoditticamente affermati
i doveri coniugali di assistenza e collaborazione familiare non sono di per sé patrimonializzabili ex post in termini di mera corrispettività
art. 4, comma 2, Cost.
richiamato in collegamento con i doveri derivanti dal matrimonio, per ribadire che la dedizione alla famiglia attua doveri inderogabili, ma non genera automaticamente un diritto compensativo post-coniugale
Massime di principio
- Ai fini dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra gli ex coniugi è solo una precondizione fattuale e non basta da solo a fondare la componente compensativo-perequativa.
- La funzione compensativa dell'assegno richiede la prova concreta che uno dei coniugi abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali per dedicarsi alla famiglia, con conseguente nesso causale tra quella scelta e il divario economico finale.
- La dedizione prevalente alle cure domestiche e dei figli non comporta automaticamente un diritto a una quota dei redditi dell'altro coniuge: occorre verificare se vi sia stato un effettivo sacrificio professionale meritevole di riequilibrio.
- L'attività professionale dell'altro coniuge, quando abbia sostenuto il tenore di vita familiare e concorso alla formazione del patrimonio comune, non può essere svalutata o presunta irrilevante ai fini dell'assetto economico post-matrimoniale.
- La quantificazione dell'assegno divorzile deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle ragioni dell'importo riconosciuto e non può fondarsi su automatismi valutativi.
- In presenza di attribuzioni patrimoniali già ricevute dal richiedente in sede di comunione o di separazione, il giudice deve verificare se esse abbiano già realizzato, in tutto o in parte, l'esigenza perequativa.
- rami
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