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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava maggiori redditi d'impresa nei confronti di un contribuente, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di accesso domiciliare eseguito dalla Guardia di Finanza. In appello la commissione regionale aveva respinto l'eccezione del contribuente sulla illegittimità dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica all'accesso, ritenendo sufficiente il richiamo nel provvedimento ai gravi indizi, ma aveva accolto l'ulteriore censura del contribuente secondo cui l'intero maggior reddito non poteva essere imputato a lui, essendo titolare solo del 51% delle quote di una impresa familiare, con quote residue in capo a familiari. L'Agenzia, con ricorso principale, ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la censura sulla ripartizione del reddito tra i familiari era nuova e quindi inammissibile in appello; 2) violazione dell'art. 4 e 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, dell'art. 53 Cost., dell'art. 230-bis c.c. e dell'art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, assumendo che, anche in ipotesi di impresa familiare, il maggior reddito poteva essere attribuito ai collaboratori solo nei limiti e secondo la prova della quota di lavoro prestata. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza regionale, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 14 Cost. e dell'art. 52, comma 2, d.P.R. 633/1972, richiamato dall'art. 33 d.P.R. 600/1973, per mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, presupposto necessario per l'autorizzazione all'accesso domiciliare.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente, ritenendo fondato il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto l'eccezione sull'autorizzazione all'accesso domiciliare. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e, conseguentemente, assorbito anche il ricorso principale dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'esame di una questione asseritamente nuova

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di eccezioni nuove nel processo tributario

  • art. 4 d.P.R. 917/1986

    richiamato dall'Agenzia in tema di imputazione del reddito ai componenti dell'impresa familiare

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 917/1986

    richiamato dall'Agenzia per la ripartizione del reddito tra partecipanti a impresa familiare

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di capacità contributiva nella corretta imputazione del reddito

  • art. 230-bis c.c.

    richiamato per disciplinare l'impresa familiare e i diritti dei collaboratori

  • art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia in relazione all'accertamento e alla ripartizione delle componenti reddituali

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    invocato dal contribuente per denunciare l'apparenza della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il contenuto della motivazione della decisione

  • art. 14 Cost.

    richiamato in relazione all'inviolabilità del domicilio e ai limiti dell'accesso domiciliare

  • art. 52, comma 2, d.P.R. 633/1972

    "previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni"

    la Corte ribadisce che il giudice deve verificare non solo l'esistenza di una motivazione nel decreto autorizzativo, ma anche la correttezza in diritto dell'apprezzamento dei gravi indizi

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma che estende ai fini delle imposte sui redditi la disciplina dell'accesso domiciliare prevista per l'IVA

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla giurisprudenza citata per interpretare la norma in modo conforme alla tutela giurisdizionale

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato nella giurisprudenza citata per il contenuto della motivazione nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, quando l'atto impositivo si fonda su prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal pubblico ministero, il giudice deve verificare non solo la presenza di una motivazione nel decreto, ma anche che gli elementi posti a base dell'autorizzazione integrino effettivamente gravi indizi di violazioni tributarie secondo criteri giuridicamente corretti.
  • La motivazione della decisione è apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche o meramente assertive, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nel controllare i presupposti della pretesa o dell'eccezione esaminata.
  • Nel processo tributario le questioni non dedotte nei gradi precedenti non possono essere introdotte per la prima volta in appello, ove siano coperte dal divieto di nova.
  • L'accertamento della ripartizione del maggior reddito in presenza di impresa familiare richiede la verifica dei presupposti legali di imputazione ai collaboratori e non può essere operato in modo automatico o meramente presuntivo.
  • L'accoglimento di un motivo che investe un capo logicamente preliminare della decisione rende assorbiti gli ulteriori motivi incompatibili o dipendenti, con conseguente cassazione e rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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