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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coltivatore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un terreno sito in Sanremo, frazione Bussana, avvenuta il 15 ottobre 2004 tra il proprietario e l'acquirente, senza la preventiva offerta al soggetto che si assume titolare del diritto di prelazione agraria come proprietario/confinante coltivatore diretto. Quest'ultimo ha agito per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita, invocando il retratto agrario ex art. 7 L. n. 817 del 1971. In primo grado la domanda è stata rigettata per difetto di prova del requisito della coltivazione diretta del fondo per almeno due anni. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo in sostanza che le istanze istruttorie fossero state rinunciate e che quindi non vi fosse prova dei presupposti della prelazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello motivato sul primo motivo di appello relativo alla corretta interpretazione della CTU e per avere erroneamente ritenuto rinunciate le prove; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte valutato che la norma non richiederebbe che l'attività agricola occupi la maggior parte del tempo e del reddito dell'imprenditore e che per la prelazione del confinante sarebbe sufficiente una biennalità di effettivo possesso/coltivazione; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012 in punto spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva fondato il rigetto sull'asserita rinuncia alle istanze istruttorie. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la mancata ammissione di mezzi istruttori può tradursi in vizio della sentenza quando il giudice trae conseguenze dalla mancata prova benché la parte abbia offerto di adempiere l'onere probatorio; inoltre, la rinuncia tacita alle prove può ravvisarsi solo se la parte non le ripropone, mentre nella specie esse erano state reiterate in appello. La Corte ha rilevato anche una contraddizione tra la ratio decidendi del primo grado, che aveva valutato nel merito l'inidoneità dei capitoli di prova, e quella del giudice d'appello, che invece aveva ritenuto le prove rinunciate. È stato inoltre rilevato il mancato esame del primo motivo di appello. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 817 del 1971

    prelazione agraria e retratto

    costituisce la base normativa del diritto di prelazione azionato dal coltivatore confinante; la controversia riguarda la prova dei requisiti legittimanti, in particolare la coltivazione diretta per almeno due anni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione per omessa considerazione del motivo di appello e per decisione su una ragione non devoluta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla mancata considerazione delle risultanze istruttorie offerte

  • art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

    invocato quale motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama il principio per cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio può incidere sulla decisione quando il giudice fa discendere conseguenze dall'inadempimento dell'onere probatorio nonostante la parte abbia offerto la prova

  • art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di specifica riproduzione degli atti e dei capitoli di prova nel ricorso per cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito, in tema di condanna alle spese

  • D.M. n. 140 del 2012

    richiamato solo nel terzo motivo, assorbito, sulla liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • La mancata ammissione di un mezzo istruttorio può integrare vizio della sentenza quando il giudice fondi il rigetto della domanda sull'inadempimento dell'onere probatorio, nonostante la parte abbia tempestivamente e specificamente offerto la prova.
  • La rinuncia tacita alle istanze istruttorie può desumersi solo dalla mancata riproposizione delle stesse in sede conclusiva; se la parte le reitera in appello, non può presumersi l'abbandono e il giudice deve pronunciarsi sulla loro ammissibilità e rilevanza.
  • Il giudice d'appello non può confermare il rigetto su una ragione diversa da quella posta a base della decisione di primo grado senza confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza appellata e con i motivi specificamente devoluti.
  • In sede di legittimità, la specifica riproduzione del contenuto degli atti e dei capitoli di prova può essere decisiva per consentire il controllo sulla denunciata omissione o erronea valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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