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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato classe e rendita catastale di quattro immobili siti in Roma, in microzona 1 - Centro storico. La società proprietaria aveva impugnato l'atto e la CTR del Lazio aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza la correttezza dell'atto di revisione. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolando due motivi: il primo per violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dell'art. 1 DM 701/1994, dell'art. 112 c.p.c. e per omesso esame di fatto decisivo; il secondo per violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dell'art. 2697 c.c. e per omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, perché la censura era in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, secondo cui l'atto non è congruamente motivato se si limita a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare. È stato inoltre osservato che la ricorrente aveva richiamato un diverso avviso di accertamento relativo a un'altra microzona. Anche il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché le censure riguardavano questioni assorbite e non decise dalla sentenza di appello, in assenza di soccombenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato dato atto, quanto al contributo unificato, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    rideterminazione della classe e rendita catastale

    L'atto di revisione del classamento deve essere specificamente motivato e non può limitarsi al solo richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, occorrendo indicare gli elementi concreti incidenti sulla singola unità immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per contrasto con il consolidato orientamento sulla motivazione degli atti catastali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso principale e dei motivi incidentali per dedurre violazione di legge.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 1 DM 701/1994

    Richiamato nel ricorso incidentale quale norma relativa al procedimento di classamento catastale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia su questioni asseritamente assorbite.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'atto non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare lo scostamento statistico tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza esplicitare gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare.
  • La censura che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ove non offra una critica specifica e convincente di tale indirizzo.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse quando investa questioni non decise dal giudice di merito perché assorbite, mancando in tal caso la soccombenza sulla quale si fonda l'impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità, il richiamo a un atto o a una microzona diversa da quella oggetto della controversia non è idoneo a sostenere la violazione di legge o il vizio motivazionale relativo all'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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