Codice penale
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe prime disposizioni del codice penale fissano i principi di legalità, irretroattività favorevole, territorialità e applicabilità della legge penale, oltre alle regole su reati, dolo/colpa, cause di non punibilità, tentativo e circostanze. Sono inoltre disciplinate le pene principali, accessorie e sostitutive. Alcuni riferimenti alla pena di morte sono oggi privi di attualità per l’abolizione e le successive pronunce costituzionali.
Principi generali del diritto penale italiano e pene
Principi generali del diritto penale italiano
Il provvedimento contiene le regole fondamentali di applicazione della legge penale, i criteri di imputazione del reato e la disciplina essenziale delle pene principali e accessorie. Si tratta della base del sistema penale italiano, utile per definire quando un fatto è punibile, con quali limiti e secondo quale legge.
Legalità, successione di leggi e riserva di codice
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene non stabilite dalla legge stessa. In caso di successione di leggi penali, vale il principio del favor rei: non si punisce un fatto che la legge successiva non considera più reato e, se vi è stata condanna, cessano esecuzione ed effetti penali; se la legge posteriore prevede solo pena pecuniaria, la pena detentiva si converte. Se le leggi nel tempo sono diverse, si applica quella più favorevole, salvo sentenza irrevocabile. Per le leggi eccezionali o temporanee è esclusa l’applicazione di tali regole. È inoltre introdotto il principio di riserva di codice, secondo cui nuove disposizioni che prevedono reati possono essere inserite solo modificando il codice penale o in leggi organiche di materia.
Ambito di applicazione della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, cittadini o stranieri, salve le eccezioni del diritto pubblico interno o internazionale. Si applica anche a chi si trova all’estero, ma solo nei casi previsti dalla legge o dal diritto internazionale. Ai fini penali, sono richiamate le nozioni di cittadino italiano e di territorio dello Stato, includendo navi e aeromobili italiani salvo diverso regime internazionale. L’ignoranza della legge penale non è invocabile a propria scusa, ferma la rilevanza dell’ignoranza inevitabile come precisato dalla giurisprudenza costituzionale.
Reati commessi nel territorio o all’estero e criteri di giurisdizione
Chi commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana; il reato si considera commesso in Italia se l’azione o omissione si è verificata in tutto o in parte nel territorio, oppure se ivi si è verificato l’evento. Sono poi disciplinati i casi di reati commessi all’estero da cittadini o stranieri: per alcuni delitti contro lo Stato, di falsità in monete o valori, dei pubblici ufficiali e per altri casi previsti da leggi speciali o convenzioni internazionali si applica la legge italiana. Per il delitto politico commesso all’estero è richiesta la domanda del Ministro della giustizia, e se il reato è perseguibile a querela è necessaria anche la querela. Sono previsti ulteriori casi di punibilità del cittadino e dello straniero per delitti comuni commessi all’estero, subordinati a condizioni di gravità del reato, presenza nel territorio dello Stato, richiesta ministeriale e, in alcuni casi, istanza o querela e mancata estradizione.
Rinnovamento del giudizio e riconoscimento di sentenze straniere
Nei casi di reati commessi nel territorio dello Stato, il soggetto è giudicato in Italia anche se già giudicato all’estero. Nei casi di reati commessi all’estero, il rinnovamento del giudizio in Italia richiede la domanda del Ministro della giustizia. Le sentenze penali straniere possono essere riconosciute per produrre effetti penali o civili specifici, come recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza, restituzioni e risarcimenti; il riconoscimento presuppone di regola un trattato di estradizione, oppure una richiesta del Ministro, salvo alcune ipotesi civili.
Estradizione e rapporti con il diritto internazionale
L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. Non è ammessa se il fatto non è previsto come reato sia dalla legge italiana sia da quella straniera. È possibile concederla o offrirla anche per reati non contemplati nelle convenzioni, salvo divieto espresso. L’estradizione del cittadino non è ammessa, salvo diversa previsione convenzionale.
Termine, specialità e applicazione delle norme penali
Il computo dei termini segue il calendario comune e il giorno iniziale non si computa. Quando più leggi o disposizioni regolano la stessa materia, la norma speciale prevale su quella generale. Le disposizioni del codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo diversa previsione.
Struttura dei reati e criteri di imputazione
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa specie di pena prevista. Nessuno può essere punito senza un nesso causale tra azione od omissione ed evento; non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Il concorso di cause non esclude il rapporto causale, salvo che la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinare l’evento. La responsabilità penale richiede coscienza e volontà; per i delitti è richiesto il dolo, salvo preterintenzione e colpa nei casi espressamente previsti. Sono disciplinati anche dolo, preterintenzione, colpa, condizioni obiettive di punibilità, caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico, errore di fatto, inganno, reato supposto erroneamente, reato impossibile, consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità ed eccesso colposo.
Tentativo, stampa e circostanze
È punibile il delitto tentato quando vi siano atti idonei e diretti in modo non equivoco a commetterlo, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica; sono previste regole di diminuzione della pena e di desistenza o recesso attivo. Per i reati commessi col mezzo della stampa periodica o non periodica, la responsabilità si estende al direttore, vice-direttore, editore o stampatore secondo i casi, con disciplina specifica sulla procedibilità e sull’autorizzazione a procedere. Sono inoltre regolate le circostanze aggravanti e attenuanti, i criteri di valutazione delle circostanze non conosciute o erroneamente supposte e l’errore sulla persona offesa.
Pene principali, accessorie e sostitutive
Le pene principali per i delitti sono ergastolo, reclusione e multa; per le contravvenzioni arresto e ammenda. Le pene sono classificate in detentive/restrittive della libertà personale e pecuniarie. Sono previste pene accessorie per delitti e contravvenzioni, tra cui interdizione dai pubblici uffici, interdizione o sospensione da professioni e uffici direttivi, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o lavoro, decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale e pubblicazione della sentenza. La durata delle pene accessorie temporanee segue, in mancanza di determinazione espressa, quella della pena principale, entro i limiti minimi e massimi previsti. Sono richiamate anche le pene sostitutive delle pene detentive brevi, disciplinate dalla legge n. 689 del 1981.
Regole specifiche sulle singole pene
L’ergastolo è perpetuo; la reclusione va da 15 giorni a 24 anni; la multa va da 50 a 50.000 euro, con possibilità di aggiunta in taluni delitti a fine di lucro; l’arresto va da 5 giorni a 3 anni; l’ammenda va da 20 a 10.000 euro. Le pene pecuniarie possono essere fisse o proporzionali, e queste ultime non hanno limite massimo. Sono dettagliati contenuto, durata ed effetti delle interdizioni e sospensioni, nonché i casi in cui esse conseguono di diritto alla condanna, anche per determinati reati contro la pubblica amministrazione o per abuso di funzione o professione. La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista in specifici casi e avviene anche sul sito del Ministero della giustizia per un tempo determinato dal giudice.
Note di obsolescenza
Alcune previsioni risultano oggi superate o di fatto non più applicabili, in particolare quelle che fanno riferimento alla pena di morte, alle colonie, ai sudditi coloniali e all’ordinamento del Regno. Tali parti non sono utilmente spendibili nella pratica odierna, pur restando il resto del titolo pienamente centrale per la materia penale.
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