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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dal garante personale per ottenere l'accertamento dell'estinzione della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di una società verso una banca. Il garante sosteneva, in sintesi, che la garanzia fosse venuta meno perché la banca non aveva agito tempestivamente per il recupero del credito, con conseguente operatività dell'art. 1957 c.c., e comunque perché la condotta dell'istituto avrebbe impedito la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 1955 c.c. La banca resistente, oltre a negare l'estinzione della fideiussione, domandava in via riconvenzionale il pagamento del saldo passivo dei conti correnti della società garantita. Il tribunale respinse le domande dell'attore e accolse la riconvenzionale, ritenendo applicabile una clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1957 c.c., insussistente la prova della cessione alla banca del credito verso il terzo debitore cambiario e comunque non configurabile la liberazione ex art. 1955 c.c. La corte d'appello confermò la decisione, reputando non decisive le censure e ritenendo inoltre esplorativa la richiesta di CTU. In cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi: violazione degli artt. 342 c.p.c. e della disciplina dell'appello per asserita erronea affermazione di inammissibilità; violazione degli artt. 1341 e 1957 c.c. quanto alla clausola derogatoria e alla sua pretesa vessatorietà; violazione dell'art. 1955 c.c. per il comportamento della banca nella gestione delle cambiali e del credito; violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 191 ss. c.p.c. per mancata ammissione di CTU ritenuta necessaria alla quantificazione del rapporto dare-avere. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi, in parte, inammissibili e, in ogni caso, non idonei a scalfire le rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale non aveva dichiarato inammissibile l'appello ma aveva esaminato nel merito le censure; la doglianza sulla clausola derogatoria era nuova o comunque non specificamente censurata; la tesi sull'art. 1955 c.c. non conteneva una critica efficace alla ratio secondo cui il possesso materiale delle cambiali non equivaleva a titolarità del credito e mancava inoltre la contestazione della statuizione sulla conoscenza, da parte del garante, delle vicende societarie; infine la censura sulla CTU era generica e apodittica, oltre a non confrontarsi con l'ulteriore ratio relativa alla già avvenuta rideterminazione del saldo da parte della banca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la corte d'appello non aveva pronunciato una vera inammissibilità dell'appello, ma aveva comunque deciso nel merito; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché non colpivano in modo specifico e completo le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in parte, introducevano profili nuovi; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità, mancata specificazione dei presupposti della CTU percipiente e omessa censura di un'ulteriore ratio decisoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La tutela del fideiussore per mancata tempestiva iniziativa del creditore non è invocabile quando sia accertata l'operatività di una clausola contrattuale derogatoria non specificamente censurata, e comunque occorre confrontarsi con la ratio dell'insussistenza della cessione del credito presupposta dalla norma nella fattispecie esaminata.

  • art. 1955 c.c.

    La liberazione del fideiussore per fatto del creditore richiede che la condotta del creditore abbia concretamente reso impossibile la surrogazione; nel caso esaminato la censura è stata respinta perché non si è efficacemente contestata la ratio sulla mancata titolarità del credito in capo alla banca e sulla conoscenza delle vicende da parte del garante.

  • art. 1341 c.c.

    La deduzione di vessatorietà della clausola derogatoria richiede una censura specifica e non può essere introdotta in cassazione con profili nuovi o non già devoluti in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sull'inammissibilità dell'appello non è decisiva se il giudice di secondo grado ha comunque esaminato nel merito le censure; in tal caso il motivo di ricorso che si limita a contestare la formula usata è inidoneo a colpire la decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una specifica indicazione e riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti processuali; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'erronea mancata ammissione di mezzi istruttori deve confrontarsi con l'onere della parte di allegare e indicare compiutamente i fatti da provare; deduzioni generiche non giustificano una CTU.

  • artt. 191 ss. c.p.c.

    La CTU non può essere richiesta in modo esplorativo; la parte deve indicare con precisione la natura tecnica dell'accertamento richiesto e la sua necessità rispetto ai fatti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi difensiva già disattesa.
  • La mera qualificazione formale di una decisione di appello come dichiarazione di inammissibilità non è sufficiente a fondare il motivo di ricorso se il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso le censure nel merito.
  • La deduzione di inefficacia di una clausola derogatoria in materia di fideiussione deve essere specifica e non può introdurre per la prima volta in cassazione profili nuovi sulla vessatorietà o sulla mancanza di trattativa.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. non può essere affermata in astratto, ma richiede la puntuale allegazione e dimostrazione della condotta del creditore che abbia realmente pregiudicato la surrogazione; il possesso materiale di titoli non equivale di per sé alla titolarità del credito.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se formulata in modo generico o esplorativo; la parte deve indicare la specifica complessità tecnica del fatto da accertare e spiegare perché il giudice non possa valutarlo autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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