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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12770/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata nel 2015 in sostituzione di una precedente cartella del 2008, che era stata sgravata durante un giudizio poi definito con sentenza della Corte di Cassazione passata in giudicato. La cartella concerneva imposte erariali, sanzioni e interessi relativi a dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2003 e 2004 ai sensi delle leggi sul condono. La società ha impugnato la sentenza della CTR deducendo quattro motivi: 1) violazione dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 per prescrizione quinquennale delle sanzioni, sostenendo che il credito non derivasse da giudicato ma dalla sola originaria cartella; 2) violazione delle norme sul documento informatico e sulla notificazione PEC, assumendo che la cartella notificata in formato PDF fosse priva di firma digitale e quindi invalida, senza che potesse operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo; 3) violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari, lamentando l'assenza di spiegazione sui criteri di calcolo di sanzioni e interessi, specie quelli originariamente iscritti a ruolo; 4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, per l'asserito equivoco tra data di consegna ed esecutività dei ruoli e per la mancata indicazione della data necessaria a verificare la decorrenza degli interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che la cartella rinnovata, come quella originaria, aveva anche natura impositiva perché recuperava imposta, sanzioni e accessori derivanti dal controllo automatizzato; dopo lo sgravio della prima cartella per la pendenza del giudizio, la pretesa si è definitivamente consolidata nel giudicato formatosi sulla sentenza della Cassazione n. 1307/2015, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. e non di quella quinquennale. Ha inoltre escluso l'invalidità della notifica PEC in formato PDF senza firma digitale, richiamando la disciplina del CAD e della notifica telematica, nonché il principio per cui la copia informatica di atto cartaceo non richiede necessariamente firma digitale se non vi è un'espressa previsione contraria; comunque, la notificazione aveva raggiunto il suo scopo perché la società aveva ricevuto e impugnato l'atto. Quanto alla motivazione, ha ritenuto sufficiente il richiamo alla precedente cartella e la quantificazione degli interessi maturati dopo lo sgravio e fino alla nuova iscrizione a ruolo, richiamando il principio secondo cui, se la cartella segue un precedente atto che ha già determinato il quantum, basta il richiamo all'atto precedente e l'indicazione degli accessori ulteriori. Infine, ha escluso la nullità della sentenza per difetto di motivazione, osservando che la decisione della CTR superava il minimo costituzionale richiesto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria originariamente iscritta a ruolo viene successivamente consolidata da una sentenza passata in giudicato che decide nel merito la lite, il credito si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c.; non rileva che la cartella successiva sia stata emessa in sostituzione di una precedente sgravata durante il giudizio.
  • La cartella di pagamento rinnovata dopo sgravio, se riproduce la pretesa già azionata e si limita ad aggiornare gli accessori maturati, conserva natura sostanzialmente anche impositiva e può essere motivata per relationem mediante richiamo all'atto precedente e indicazione degli importi ulteriori.
  • La notificazione della cartella a mezzo PEC è valida anche se l'allegato è una copia informatica in formato PDF di un atto originariamente cartaceo e non reca firma digitale, in assenza di una specifica previsione normativa che la imponga; in ogni caso, la nullità della notifica è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo, cioè la piena conoscenza del destinatario.
  • In tema di motivazione degli atti tributari, quando il debitore sia già stato messo in condizione di conoscere la base della pretesa e la cartella successiva si limiti al ricalcolo degli interessi maturati, l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione dell'atto presupposto, della decorrenza degli interessi e dell'importo richiesto, senza necessità di una dettagliata illustrazione delle singole operazioni di calcolo.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è oggi ammissibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": sono inammissibili le doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la sentenza sia del tutto mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

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