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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso davanti al Tribunale di Lecce, la società opponente aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la validità di una clausola contrattuale di deroga/elezione del foro esclusivo inserita nelle condizioni del contratto di subappalto. Il Tribunale di Lecce ha respinto l'eccezione ritenendo invalida la clausola perché la sottoscrizione in calce al richiamo numerico cumulativo delle clausole vessatorie non soddisfaceva i requisiti di specificità e separatezza richiesti dall'art. 1341 c.c., e ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti a sé. La società ha quindi proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo l'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c. alla fattispecie e chiedendo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Lecce e di competenza esclusiva del Tribunale di Roma. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto, in linea con un orientamento costante, che il regolamento ex art. 42 c.p.c. non sia proponibile contro un'ordinanza del giudice istruttore che, respinta l'eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del processo davanti a sé, quando il provvedimento non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dall'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito. Tale ordinanza ha natura interinale e non esaurisce la potestas iudicandi sulla questione di competenza. La Corte ha quindi rimesso le parti davanti al Tribunale di Lecce, che provvederà anche sulle spese del procedimento di regolamento, e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile quando è proposto contro un'ordinanza interinale del giudice istruttore che abbia solo respinto l'eccezione di incompetenza e disposto la prosecuzione del processo, senza rimessione in decisione e precisazione delle conclusioni di merito.

  • art. 380-ter c.p.c.

    La trattazione del procedimento è regolata secondo il rito camerale previsto dalla norma, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate dalle parti nel procedimento camerale.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dal tribunale a fondamento della ritenuta invalidità della clausola di deroga alla competenza territoriale per difetto di specifica approvazione per iscritto.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per i termini assegnati dal tribunale per il deposito delle memorie nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Norma transitoria richiamata per l'applicazione del nuovo rito camerale al procedimento.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. non è esperibile contro un'ordinanza meramente interinale del giudice istruttore che respinga l'eccezione di incompetenza e disponga la prosecuzione del processo davanti a sé, se non sia stata rimessa la causa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni di merito.
  • Perché il provvedimento sulla competenza sia immediatamente impugnabile con regolamento, occorre che esso presenti carattere decisorio e definitivo sulla questione, esaurendo la potestas iudicandi del giudice sul punto; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La questione della validità di una clausola di deroga territoriale ex art. 1341 c.c. resta irrilevante ai fini dell'ammissibilità del regolamento se il provvedimento impugnato non ha natura decisoria sulla competenza.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza, la declaratoria di inammissibilità comporta la rimessione delle parti al giudice di merito e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
  • L'affermazione della competenza del giudice istruttore, se contenuta in un provvedimento destinato a produrre effetti solo fino alla sentenza di merito, non equivale a una pronuncia definitiva sulla competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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