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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto davanti al Tribunale i proprietari di alcuni terreni chiedendo accertarsi l'usucapione in suo favore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la pretesa. Nel ricorso per cassazione il soccombente articolava cinque motivi. Con il primo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'utilizzabilità, nel giudizio petitorio, delle testimonianze già assunte nella precedente fase possessoria, nonostante i testimoni avessero prestato la prescritta formula di impegno. Gli altri motivi riguardavano, secondo quanto riportato, la valutazione delle prove, l'omesso esame di una testimonianza, le spese di lite e la mancata considerazione del rifiuto di una proposta conciliativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sull'utilizzabilità, nel giudizio petitorio, delle prove testimoniali formate in altro giudizio e ritualmente acquisite agli atti. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su risultanze probatorie formate in un diverso processo, purché regolarmente acquisite nel giudizio pendente. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri quattro motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di legittimità relativa alla motivazione e alla correttezza della decisione della Corte d'appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare l'erronea affermazione di inutilizzabilità della prova testimoniale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • Il giudice di merito può utilizzare nel giudizio pendente le prove già formate in un diverso processo, purché tali risultanze siano state ritualmente acquisite agli atti della causa.
  • La distinzione tra giudizio possessorio e giudizio petitorio non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità delle prove testimoniali assunte nel primo, se esse sono disponibili e regolarmente introdotte nel secondo.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto e incide sulla base probatoria della decisione impugnata, gli ulteriori motivi che dipendono dalla stessa questione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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