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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12756/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di correzione di errore materiale promosso avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, il difensore della parte vittoriosa chiedeva di integrare il dispositivo, che aveva condannato la controparte al pagamento delle spese di legittimità, con la distrazione delle spese in suo favore, essendosi dichiarato antistatario e avendo tale istanza già formulato nel ricorso originario. La controparte depositava memoria chiedendo il rigetto o il rinvio, contestando la validità della procura apposta a margine dell'istanza ex art. 391-bis c.p.c. mediante querela di falso e sostenendo che il difensore non avesse titolo per ottenere la distrazione. Il ricorrente replicava che tali contestazioni erano irrilevanti nel presente procedimento, che la domanda di distrazione poteva ritenersi validamente proposta anche senza l'esplicita indicazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e che l'omessa pronuncia sulla distrazione era emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 9794/2022 con l'aggiunta della formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla procura e sulla titolarità della richiesta, osservando che, una volta proposta la domanda di distrazione nel giudizio, il difensore può chiedere in proprio la correzione se la statuizione non è stata resa. Ha inoltre ribadito che la mancanza dell'esplicita dichiarazione di anticipazione delle spese e mancata riscossione degli onorari non impedisce la validità dell'istanza, poiché tale circostanza è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione; eventuali doglianze spettano alla parte patrocinata attraverso il procedimento di revoca ex art. 93, comma 2, c.p.c. Infine, ha affermato che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione non va fatta valere con impugnazione ordinaria, ma con il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non trattandosi di domanda autonoma.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    individua il contesto procedurale dell'istanza su cui si innesta la richiesta di correzione; le contestazioni sulla procura a margine sono ritenute irrilevanti ai fini del rimedio esperibile.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    prevede il procedimento speciale di revoca della distrazione, rimedio riservato alla parte patrocinata per dolersi della mancata o indebita distrazione.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    costituiscono il rimedio corretto per emendare l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, qualificata come errore materiale e non come oggetto di autonoma impugnazione.

Massime di principio

  • Se nel giudizio viene omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario, il rimedio esperibile è la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., non l'impugnazione ordinaria.
  • La richiesta di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma: la sua omissione nel dispositivo può essere emendata con il procedimento di correzione.
  • La validità dell'istanza di distrazione non richiede necessariamente un'espressa formula circa l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo tale elemento considerarsi implicitamente compreso nella domanda stessa.
  • Le contestazioni sulla titolarità del difensore a richiedere la distrazione o sulla validità della procura non escludono la possibilità per il difensore di sollecitare la correzione del provvedimento che abbia omesso la relativa statuizione, ferma la diversa tutela della parte patrocinata ex art. 93, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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