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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12755/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva ceduto a un soggetto estero le partecipazioni di una società partecipata, realizzando una plusvalenza assoggettata al regime di participation exemption. Successivamente aveva promosso un giudizio civile per annullare la cessione; nel corso di tale giudizio le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo, recepito in verbale del tribunale, con cui l'acquirente si era impegnato a corrispondere un'integrazione del prezzo originario di cessione. La società aveva dichiarato tale importo come ulteriore plusvalenza, ritenendolo in parte esente ai sensi dell'art. 87 TUIR, e aveva anche chiesto all'Agenzia chiarimenti con interpello. Ricevuta risposta sfavorevole, aveva tassato integralmente la somma e poi presentato istanza di rimborso delle maggiori imposte versate. La CTR aveva rigettato la pretesa di rimborso, ritenendo legittimo il diniego sulla base delle argomentazioni rese dall'Ufficio in sede di interpello. In cassazione la società ha dedotto: violazione della disciplina sull'interpello e sugli adempimenti dichiarativi, violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, nonché violazione dell'art. 87 TUIR e degli artt. 1362 e 1965 c.c. per avere negato il regime PEX alla somma percepita in transazione, qualificata come integrazione prezzo e non come nuova fattispecie novativa; ha inoltre denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la qualificazione espressa dell'importo nell'accordo conciliativo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente: il giudice di merito si era limitato ad aderire alle argomentazioni dell'Agenzia richiamate nell'interpello, senza esporre in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito e senza dare conto del contenuto dell'interpello stesso. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 11 L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia della risposta a interpello e ai suoi effetti sulla dichiarazione del contribuente; la Corte non si pronuncia nel merito della questione per assorbimento.

  • art. 8 D.P.R. 322/1998

    invocato dal ricorrente sulle modalità dichiarative e sul rimborso; non esaminato nel merito.

  • art. 5 D.M. 209/2011

    richiamato dal ricorrente in tema di interpello; non esaminato nel merito.

  • art. 87 TUIR

    richiamato come base del regime PEX e della diversa percentuale di esenzione; la Corte non decide sul suo concreto ambito applicativo perché assorbe i motivi sostanziali.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sua violazione è stata dedotta per motivazione apparente della sentenza tributaria di merito; la Corte ritiene effettivamente apparente la motivazione della CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte rileva la nullità della sentenza per motivazione non intellegibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per i motivi sostanziali.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio processuale invocata per la censura di motivazione apparente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo invocata dal ricorrente.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione dell'accordo conciliativo secondo la comune intenzione delle parti; motivo assorbito.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato in tema di transazione e sua natura conservativa o novativa; motivo assorbito.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice tributario è affetta da nullità per motivazione apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito, impedendo il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
  • Non è sufficiente, per integrare una motivazione valida, un generico richiamo alle argomentazioni dell'Ufficio o ad atti esterni, se il provvedimento non ne esplicita il contenuto rilevante e non confronta le questioni effettivamente controverse.
  • Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, i motivi sostanziali restano assorbiti e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
  • In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente può condurre alla cassazione della decisione se il ragionamento del giudice di merito non rende percepibile la ratio decidendi.
  • Il giudice di rinvio deve riesaminare integralmente la controversia attenendosi al rilievo di legittimità che ha determinato la cassazione, pronunciando anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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