Cassazione Civile, Ordinanza n. 12757/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La lite nasce da una pretesa di restituzione di somme asseritamente date a mutuo. Due attori sostenevano di aver erogato al convenuto una somma tramite bonifico bancario e un'ulteriore somma in contanti; a loro dire, le parti avevano poi sottoscritto una prima scrittura di ricognizione del mutuo e di impegno alla restituzione, una seconda scrittura con la quale una delle due attrici dichiarava di aver ricevuto una parte del denaro e di rinunciare al residuo, e una terza scrittura con nuova ricognizione del debito e piano rateale. Il convenuto contestava che il creditore della somma versata con bonifico fosse uno dei due attori e sosteneva che il bonifico fosse stato disposto dalla sola altra attrice; inoltre deduceva che la seconda scrittura fosse inefficace o comunque simulata e che la terza scrittura fosse nulla o annullabile perché sottoscritta per minaccia o per errore, senza piena lettura del documento. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) carenza di interesse ad agire del soggetto che aveva disposto il bonifico e motivazione apparente sulla titolarità del credito; 2) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella qualificazione della seconda scrittura come simulata/inefficace; 3) violazione delle norme sulla remissione del debito e sull'onere della prova per avere la Corte d'appello negato effetti estintivi alla remissione; 4) motivazione apparente e omesso esame sulla stessa scrittura di remissione, ritenuta priva di rilevanza giuridica pur senza dichiararne la simulazione; 5) violazione delle norme su annullabilità per violenza ed errore e sull'efficacia probatoria della scrittura privata, oltre a omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, perché proceda a una corretta qualificazione giuridica della scrittura del 13 febbraio 2014 contenente la dichiarazione di remissione del debito, stabilendo se si tratti di remissione unilaterale o di accordo remissorio, quando si sia perfezionata e se sia invalida o inefficace per cause normativamente previste. È stata altresì demandata al giudice di rinvio la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla titolarità del credito derivante dal bonifico e sulla scrittura del 5 febbraio 2015, perché la motivazione d'appello era sufficiente e corretta; ha invece censurato la Corte territoriale per avere negato efficacia alla scrittura di remissione senza procedere alla necessaria qualificazione giuridica e senza rispettare i limiti del principio dispositivo.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla legittimazione/interesse ad agire, ma la censura è stata respinta perché non confrontata con la motivazione di merito
evocato per denunciare ultrapetizione; la Corte ha accolto il motivo relativo alla scrittura di remissione per difetto di corretta qualificazione e decisione oltre/ fuori dal petitum
citato per errore materiale nel ricorso al posto dell'art. 112 c.p.c.
richiamato sia per la valutazione delle prove sia per la dedotta ultrapetizione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi sulla remissione solo nella parte concernente la corretta qualificazione giuridica e la decisione sui fatti provati
evocato in relazione alla valutazione della prova documentale e al disconoscimento della scrittura; la Corte ha ritenuto corretta la distinzione tra contestazione del contenuto e querela di falso
citato nel primo motivo come norma sulla delegazione di pagamento, ma la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva
norma centrale sulla remissione del debito: la Corte afferma che può essere negozio unilaterale recettizio o accordo bilaterale/plurilaterale e che la scrittura andava qualificata in tal senso
richiamato per l'efficacia della dichiarazione recettizia dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario
richiamato per chiarire che la ricognizione di debito non è fonte autonoma di obbligazione ma ha efficacia di relevatio ab onere probandi e può cadere se il rapporto fondamentale è inesistente, invalido o estinto
richiamato per affermare che la scrittura privata riconosciuta o verificata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni, mentre il contenuto può essere contestato con altri mezzi nei limiti di ammissibilità
citato nel quinto motivo con riferimento all'errore come causa di annullamento, ma la censura è stata respinta nel merito/in parte dichiarata inammissibile
citato nel quinto motivo in tema di violenza morale quale causa di annullamento
citato nel quinto motivo per il concetto di male ingiusto; la Corte ha rilevato che le allegazioni non integravano tale requisito
richiamato nel quinto motivo in tema di disconoscimento della sottoscrizione e della scrittura privata
norma sul ricorso per cassazione richiamata per i singoli vizi denunciati nei motivi
Massime di principio
- La remissione del debito deve essere qualificata giuridicamente prima di poter essere ritenuta inefficace o invalida: può assumere la forma di negozio unilaterale recettizio oppure di accordo remissorio bilaterale/plurilaterale, con conseguente necessità di stabilire il momento del perfezionamento e della produzione dell'effetto estintivo.
- Il giudice non può negare efficacia a una dichiarazione negoziale limitandosi a ritenerne 'inverosimile' il contenuto senza individuarne la corretta qualificazione e senza verificare se ricorrano specifiche cause di invalidità o inefficacia rilevanti secondo le norme applicabili.
- La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione: ha valore confermativo del rapporto fondamentale e determina soltanto una relevatio ab onere probandi, che viene meno se il rapporto sottostante risulta inesistente, invalido o estinto.
- La scrittura privata riconosciuta o verificata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni fino a querela di falso; tuttavia, il suo contenuto può essere contestato con i mezzi di prova ordinari, mentre la falsità materiale o la manomissione del documento richiedono la querela di falso.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizi relativi all'ammissione o valutazione di prove richiede specifica autosufficienza, con trascrizione o puntuale indicazione dei fatti e dei mezzi istruttori dedotti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La contestazione della titolarità di un credito derivante da un bonifico deve misurarsi con la motivazione di merito: se il trasferimento di denaro risulta effettuato dal titolare del conto e la scrittura riconosce l'obbligo di restituzione del mutuatario, il mero fatto che il bonifico sia stato disposto su richiesta di terzo non esclude di per sé la titolarità del credito del disponente.
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