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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26354/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda nasce da una verifica fiscale sull'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società di persone attiva nella ristorazione, conclusa con avviso di accertamento per maggiori ricavi e recupero a tassazione ai fini IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Ai soci furono notificati distinti avvisi ai fini IRPEF, per trasparenza e per relationem rispetto a quello societario. La CTP accolse i ricorsi e annullò gli atti; la CTR, investita dall'appello dell'Ufficio, riformò la decisione e dichiarò inammissibili i ricorsi dei soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni; 2) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998, sostenendo che, per l'anno 2006, lo scostamento dai parametri/studi di settore non consentisse accertamento induttivo; 3) nullità della sentenza per motivazione inesistente o contraddittoria e violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere esaminato il merito della ricostruzione dei ricavi; 4) violazione delle norme sul processo tributario e del principio di unitarietà dell'accertamento nelle società di persone, censurando la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi dei soci e la mancata estensione degli effetti dell'eventuale annullamento anche nei loro confronti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applichi solo agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non agli accertamenti 'a tavolino'. Ha accolto il secondo motivo, affermando che per l'anno 2006 l'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998 era applicabile e precludeva l'accertamento induttivo, poiché nel caso concreto non risultavano superate le soglie previste (né il 40% di scostamento né la soglia di euro 50.000). Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha accolto il quarto motivo, ribadendo che nelle società di persone l'unicità dell'accertamento e il principio di trasparenza determinano un litisconsorzio necessario originario e che il giudicato favorevole formatosi sull'accertamento societario si estende ai soci. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto i ricorsi originari della società e dei soci, annullando tutti gli atti impositivi. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo in presenza di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente; non è applicabile all'accertamento cd. 'a tavolino' fondato su richiesta e produzione documentale presso l'ufficio.
  • Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina degli studi di settore di cui all'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998 mantiene efficacia e preclude l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici quando non sia superata la soglia di scostamento prevista.
  • Nel periodo d'imposta 2006, la disciplina transitoria sugli indicatori di normalità economica convive con la regola che rende applicabile il comma 4-bis dell'art. 10 L. n. 146/1998, con conseguente limitazione del potere di rettifica dell'Ufficio.
  • Nelle società di persone l'accertamento del reddito ha carattere unitario: il giudizio relativo all'accertamento della società coinvolge necessariamente anche i soci e il giudicato favorevole formatosi in favore della società si estende ai soci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e annullare gli atti impositivi, se il ricorso accolto comporta la caducazione della pretesa anche nei confronti dei soggetti legati da rapporto di trasparenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImputazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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