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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (genitori)

La controversia

La gestante, alla trentunesima settimana di gravidanza, si recò in ospedale dopo l’insorgenza improvvisa di contrazioni e la perdita di liquido amniotico. Dopo il monitoraggio del battito fetale, fu trasferita in un altro nosocomio; constatato il grave peggioramento delle condizioni della nascitura, venne eseguito il parto e la bambina nacque già morta. I genitori attribuirono l’esito all’omessa diagnosi di ipossia fetale, all’omesso trattamento e al ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo. La CTU rilevò negligenza e imperizia dei sanitari e elevate probabilità di sopravvivenza della nascitura se il cesareo fosse stato tempestivo. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 24 febbraio 2017, condannò l’ASL a pagare 120.000 euro alla madre, 100.000 euro al padre e 30.000 euro al figlio minore. Per liquidare il danno non patrimoniale da perdita del frutto del concepimento, applicò come base le tabelle milanesi del 2014, riducendo gli importi in considerazione del fatto che le tabelle riguardavano la perdita di un figlio nato vivo, dell’assenza di prova di circostanze peculiari e della possibilità per la madre di avere altri figli. Respinse inoltre le prove testimoniali richieste con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ritenendole riferite a fatti nuovi e valutativi. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1775/2018 pubblicata il 9 ottobre 2018, dichiarò inammissibile l’appello per difetto dei requisiti dell’art. 342 c.p.c., ritenendo in particolare che mancasse l’indicazione puntuale dell’aumento risarcitorio richiesto; aggiunse che le circostanze relative a panico, incubi e mutamento delle abitudini di vita integrassero nuove causae petendi. I genitori proposero ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione degli artt. 342, 112 e 276 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’intero gravame sulla base del terzo motivo, preteso un’indicazione precisa degli aumenti richiesti e trattato prioritariamente la questione del quantum; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per travisamento del contenuto dell’appello e omessa pronuncia sulle censure concernenti l’istruttoria; 3) violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. e degli artt. 1223 e 2059 c.c., nonché dedotta lesione del giudicato, per avere considerato nuove domande le allegazioni e le prove dirette a descrivere la sofferenza morale e le ricadute del lutto; 4) violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c., per avere escluso dalla valutazione risarcitoria le quattro ore di ansia e agonia della gestante prima del cesareo; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c., per il travisamento della censura relativa alla riduzione fondata sulla possibilità che la madre avesse altri figli; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere liquidato il danno in modo astratto senza consentire la prova delle peculiarità utili alla personalizzazione. L’ASL resistette chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che l’appello è una revisio prioris instantiae e resta un giudizio di merito sul rapporto controverso: deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative ragioni, ma non essere autosufficiente come un ricorso per cassazione né formulare un progetto alternativo di sentenza o quantificare puntualmente, già in appello, ogni aumento richiesto per una liquidazione equitativa del danno. Ha inoltre ritenuto illegittimo dichiarare inammissibile l’intero gravame sulla base dell’eventuale carenza di uno solo dei motivi, quando siano individuabili altre censure sufficientemente specifiche. Il terzo motivo è stato accolto: le allegazioni relative a panico, incubi e cambiamenti delle abitudini successive alla morte in utero non introducono, per ciò solo, una domanda nuova, ma possono descrivere le manifestazioni della sofferenza morale e le conseguenze dinamico-relazionali comprese nella pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La Corte ha precisato che il pregiudizio va considerato nelle sue distinte dimensioni, morale soggettiva e dinamico-relazionale, e che la sofferenza interiore può essere allegata e provata anche per presunzioni semplici. I motivi quarto, quinto e sesto sono rimasti assorbiti, poiché investivano argomentazioni di merito svolte dalla Corte d’appello dopo la declaratoria d’inammissibilità e quindi prive di autonoma rilevanza giuridica. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione, rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il giudizio d’appello, oggi (a seguito delle riforme del 1990-1995-2012) come allora (ovvero, sin dall’entrata in vigore del codice di procedura civile), rimane pur sempre un giudizio di merito pieno, avente ad oggetto il rapporto dedotto in giudizio, sia pure nei limiti dei motivi proposti dall’appellante, e non la correttezza della sentenza di primo grado.

    L’appello è una revisione del giudizio sul rapporto dedotto, delimitata dai motivi proposti; l’atto deve rendere comprensibili le specifiche censure, ma non è soggetto a un requisito di autosufficienza proprio del ricorso per cassazione né a forme sacramentali o alla formulazione di una decisione alternativa completa.

  • art. 2056 c.c.

    l’applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c., sebbene sia ancorato a determinati indici sintomatici, non consente – fatta salva la ipotesi di espressa ed inequivoca delimitazione dell’importo risarcitorio alla misura tabellare massima – una puntuale determinazione “ex ante” del “quantum” risarcibile

    Quando il danno non patrimoniale è rimesso a liquidazione equitativa e la domanda non è inequivocabilmente limitata al massimo tabellare, non è necessario indicare in anticipo l’esatto ammontare risarcitorio richiesto; la clausola di salvaguardia per la maggiore somma consente al giudice di stimare il danno senza vincoli limitativi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Premesso, infatti, che allorché si censuri per cassazione l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, il ricorrente ha “l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata”

    Nel ricorso per cassazione che denunci il mancato accoglimento di un’istanza istruttoria, le circostanze oggetto della prova devono essere riportate o descritte in modo esaustivo, così da consentire alla Corte di verificarne direttamente la decisività.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte territoriale, difatti, ha rigettato le istanze istruttorie – perché ritenute frutto di un’inammissibile mutatio libelli – qualificando, del tutto illegittimamente, tutti gli aspetti della sofferenza patita dalla gestante (il panico, gli incubi notturni) e il mutamento delle abitudini di vita conseguenti alla morte del feto in utero, quale danno “assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la perdita del frutto del concepimento”.

    La pretesa risarcitoria deve essere individuata secondo i fatti costitutivi dedotti, ma le allegazioni sulle manifestazioni concrete della sofferenza e sulle conseguenze della perdita non costituiscono automaticamente domande autonome o nuove rispetto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

  • art. 2059 c.c.

    Aspetti, dunque, come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di vita, conseguenti alla morte del feto in utero, non possono considerarsi affatto come un tipo di danno “assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento formulata ex art. 2059 c.c.”, risultando tale affermazione errata in diritto

    Nel danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, panico, incubi e mutamenti delle abitudini possono rilevare quali manifestazioni della sofferenza e conseguenze della perdita; non sono, per il solo fatto di essere specificamente allegati, un danno estraneo alla domanda originaria.

  • art. 2043 c.c.

    Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché – ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare – all’art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442)

    I componenti del nucleo familiare sono legittimati a far valere iure proprio la pretesa risarcitoria per la lesione non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, secondo i fondamenti costituzionali e convenzionali richiamati dalla Corte.

  • art. 183 c.p.c.

    La pronuncia si pone, per altro verso, in patente ed insanabile contrasto con in principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte in tema di rapporti tra mutatio libelli e la sua semplice emendatio, una volta accertati ed enucleati i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. ss.uu. 12310/2015).

    Una volta individuati i fatti costitutivi della pretesa, la precisazione delle manifestazioni del pregiudizio e delle circostanze rilevanti per provarlo non equivale necessariamente a una mutatio libelli; va distinta dalla modifica della domanda la mera emendatio che non altera i fatti costitutivi.

  • art. 2 Cost.

    La tutela del concepito abbia fondamento costituzionale, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall’art. 31 Cost., comma 2, ma, più in generale, quanto stabilito dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”.

    La situazione giuridica del concepito è ricondotta, con le sue caratteristiche proprie, alla tutela costituzionale dei diritti inviolabili; tale rilievo concorre a inquadrare il pregiudizio dei genitori per la perdita in utero nell’ambito del danno da perdita del rapporto parentale.

  • art. 29 Cost.

    Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché – ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare – all’art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442)

    La tutela risarcitoria iure proprio dei componenti della famiglia per la perdita del rapporto parentale è ricondotta dalla Corte anche ai principi costituzionali richiamati in materia di famiglia.

  • art. 30 Cost.

    Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché – ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare – all’art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442)

    La Corte colloca la legittimazione dei familiari a chiedere il risarcimento iure proprio anche nel quadro dei principi costituzionali richiamati a tutela dei rapporti familiari.

  • art. 31, comma 2, Cost.

    La tutela del concepito abbia fondamento costituzionale, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall’art. 31 Cost., comma 2, ma, più in generale, quanto stabilito dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”.

    La tutela costituzionale della maternità è richiamata come fondamento, insieme alla tutela dei diritti inviolabili, della rilevanza giuridica della perdita del concepito e del correlato pregiudizio parentale.

  • art. 8 CEDU

    Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché – ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare – all’art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442)

    Il diritto alla protezione della vita privata e familiare riconosciuto dall’art. 8 CEDU è richiamato quale fondamento convenzionale della tutela risarcitoria dei componenti del nucleo familiare.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché – ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare – all’art. 117 Cost., comma 1, (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442)

    La norma è richiamata quale raccordo costituzionale con l’art. 8 CEDU, a sostegno della protezione risarcitoria della vita familiare.

Massime di principio

  • L’appello è una revisio prioris instantiae e un giudizio di merito sul rapporto controverso, entro i limiti delle censure proposte. È sufficiente che l’atto individui chiaramente i punti contestati e spieghi perché le ragioni della decisione impugnata sono censurabili; non sono richiesti autosufficienza, formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
  • L’eventuale difetto di specificità di uno o più motivi d’appello non giustifica l’inammissibilità dell’intero gravame quando siano identificabili altri motivi sufficientemente determinati.
  • Nelle domande di risarcimento del danno non patrimoniale sottoposto a liquidazione equitativa, salvo espressa e inequivoca limitazione al massimo tabellare, non è necessario predeterminare puntualmente l’importo richiesto né indicare in appello l’esatto aumento rispetto alla somma liquidata in primo grado; la clausola di richiesta della maggiore somma ritenuta dovuta consente una stima senza vincoli limitativi.
  • Le allegazioni relative alle manifestazioni concrete della sofferenza e ai cambiamenti della vita quotidiana conseguenti alla perdita di un congiunto possono precisare e provare il danno non patrimoniale già domandato, senza costituire per ciò solo una nuova domanda o una distinta causa petendi.
  • Il danno da perdita del rapporto parentale comprende due dimensioni non sovrapponibili: la sofferenza interiore soggettiva e le eventuali conseguenze dinamico-relazionali sulla vita quotidiana. La sofferenza morale, se allegata, può essere provata anche mediante presunzioni semplici e deve essere adeguatamente considerata nella valutazione del danno.
  • La perdita in utero può essere inquadrata, quanto al pregiudizio iure proprio dei genitori, come perdita del rapporto parentale; la situazione giuridica del concepito è ricondotta dalla decisione alla tutela costituzionale, con le sue particolari caratteristiche.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della prova

Testo integrale

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