Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da alcuni utenti del servizio idrico per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da disservizi nella somministrazione dell'acqua. Il giudice di pace aveva condannato la società gestore del servizio e aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla stessa società nei confronti della Regione Lazio. La società aveva poi proposto appello, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pubblicata il 18 luglio 2016 e che l'impugnazione, proposta il 17 marzo dell'anno successivo, fosse oltre il termine lungo di cui all'art. 326 c.p.c. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115, 133 c.p.c. e 2719 c.c., sostenendo che la controparte non aveva eccepito la tardività e che la certificazione di cancelleria dimostrava una diversa data di pubblicazione della sentenza, ossia il 27 settembre 2016; (2) violazione dell'art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa, perché il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio la tardività senza contraddittorio; (3) violazione degli artt. 115, 116, 133 c.p.c., 2719 e 2712 c.c. e delle norme sul documento informatico, deducendo che la mancata contestazione della copia fotografica e del fatto del deposito definitivo al 27 settembre 2016 avrebbe reso provato quel fatto; (4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel mancato inserimento dell'atto nell'elenco cronologico delle sentenze alla data del 18 luglio 2016 e nel suo inserimento solo il 27 settembre 2016, con conseguente diversa decorrenza del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di autosufficienza, poiché non riportava integralmente la parte della sentenza necessaria a verificare la dedotta difformità tra data di deposito della minuta e data di pubblicazione della sentenza. Ha inoltre osservato che nel fascicolo di secondo grado la sentenza risultava depositata con timbro e firma del cancelliere, ma non era rinvenibile in atti; la certificazione di cancelleria prodotta faceva comunque riferimento solo a una data di deposito, senza distinguere tra sentenza e minuta. La Corte ha anche rilevato ulteriori incongruenze nelle date e nel numero della sentenza richiamati dalle parti, tali da non consentire di superare il difetto di specificità del ricorso. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'erronea valutazione del materiale probatorio e della mancata contestazione dei fatti dedotti.
Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove documentali.
Richiamato in relazione alla pubblicazione della sentenza e alla decorrenza del termine di impugnazione.
Invocato per denunciare la violazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio.
Richiamato per sostenere l'efficacia probatoria della copia fotografica non contestata rispetto all'originale.
Richiamato per affermare la prova del fatto rappresentato da riproduzioni fotografiche o informatiche non contestate.
Richiamato come norma che disciplina il termine lungo per impugnare, ritenuto dal Tribunale già spirato.
Richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge.
Richiamato come parametro di deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio del documento informatico o della copia informatica.
art. 23-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione digitale prodotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura dipende dal contenuto di un documento o di un passaggio della sentenza, il ricorrente deve trascriverne o indicarne con precisione il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un errore sulla data di pubblicazione della sentenza e sulla conseguente tardività dell'impugnazione richiede una ricostruzione documentale chiara e coerente; incongruenze tra fascicoli, certificazioni e indicazioni delle parti impediscono alla Corte di scrutinare il vizio.
- La mancata contestazione di un documento o di un fatto può assumere rilievo solo se il dato dedotto è stato allegato in modo preciso e se il ricorso fornisce alla Corte gli elementi necessari per verificare l'effettiva portata della non contestazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non sia stato riportato e specificato in modo autosufficiente nel ricorso, soprattutto se la questione investe un presupposto processuale come la tempestività dell'impugnazione.
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