Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vittima)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una donna rimasta vittima di un tentativo di omicidio commesso dal convivente. Il responsabile era stato condannato in sede penale, ma la vittima non aveva ottenuto alcun ristoro perché il reo era privo di beni e di capacità patrimoniale. La domanda era diretta contro lo Stato per la mancata, tardiva o incompleta attuazione della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indennizzo equo e adeguato per le vittime di reati intenzionali violenti. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa ritenendo che la direttiva riguardasse solo le situazioni transfrontaliere, e che comunque la normativa interna di attuazione subordinasse l'indennizzo alla preventiva escussione infruttuosa del responsabile, onere non ritenuto assolto. Con il ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) violazione della direttiva per l'erronea limitazione della tutela alle sole vittime transfrontaliere; 2) violazione della direttiva e delle norme interne sull'onere della prova, sostenendo che non fosse richiesto un previo pignoramento infruttuoso del reo ma solo la prova dell'oggettiva difficoltà di ottenere il risarcimento; 3) persistente responsabilità dello Stato nonostante lo ius superveniens, perché l'indennizzo interno sarebbe stato comunque inadeguato e il recepimento non avrebbe eliminato il danno da ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il ricorso alla luce della successiva giurisprudenza della CGUE e della precedente ordinanza di rinvio pregiudiziale della stessa Cassazione. In particolare, ha affermato che la direttiva 2004/80/CE non si limita alle sole vittime di reati commessi in Stato diverso da quello di residenza, ma tutela anche le vittime residenti nello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso; ha inoltre chiarito che la direttiva mira a compensare le oggettive difficoltà della vittima nel conseguire il risarcimento dall'autore del reato, non imponendo come presupposto la prova del previo e infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva. L'eventuale sopravvenienza normativa interna non ha eliminato, di per sé, la domanda risarcitoria per inadempimento statuale, perché si tratta di una pretesa distinta rispetto al mero indennizzo previsto dal diritto interno.
Norme richiamate
Direttiva 2004/80/CE, art. 12, par. 2
La disposizione impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul territorio dello Stato, comprensivo anche delle vittime residenti nello Stato stesso; l'indennizzo non deve essere necessariamente integrale, ma non può essere simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità delle conseguenze del reato.
L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 12
La norma interna di attuazione non rileva come base della domanda azionata, che resta fondata sul risarcimento del danno da tardivo recepimento della direttiva; la Corte esclude che il sopravvenuto indennizzo interno elimini automaticamente la pretesa risarcitoria per inadempimento statuale.
L. 20 novembre 2017, n. 167
La legge ha reso retroattivamente applicabile la disciplina interna di indennizzo, ma ciò non comporta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di risarcimento del danno da mancata tempestiva trasposizione della direttiva.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio non riguarda la dimostrazione del previo infruttuoso esperimento dell'esecuzione, ma l'esistenza di oggettive difficoltà nel conseguire il risarcimento dall'autore del reato.
art. 2729 c.c.
La prova della incapienza o della difficoltà di ottenere il ristoro dall'autore del reato può essere fornita anche mediante presunzioni, non essendo necessario un unico indice formale come la domanda di patrocinio a spese dello Stato.
art. 1173 c.c.
L'obbligazione dello Stato per mancata attuazione del diritto unionale viene ricondotta all'ambito delle obbligazioni ex lege.
art. 2043 c.c.
La responsabilità per tardiva o mancata trasposizione della direttiva non viene inquadrata nella responsabilità aquiliana, ma in quella contrattuale da inadempimento di un'obbligazione ex lege.
art. 11 preleggi
La parte ricorrente lo richiama per sostenere l'inapplicabilità retroattiva di requisiti introdotti dalla normativa interna successiva rispetto alla domanda originaria; la Corte, però, ricostruisce la questione come domanda autonoma di risarcimento da inadempimento statuale.
art. 3 Cost.
Evocato nel tentativo di censurare la disciplina interna per irragionevolezza e disparità di trattamento; il rinvio alla questione di costituzionalità è però ritenuto privo di interesse, alla luce della risposta della CGUE e dell'esito della controversia.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e alla responsabilità dello Stato per mancata attuazione della direttiva.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da tardiva o omessa trasposizione di una direttiva dell'Unione è distinta dalla domanda di mera prestazione indennitaria prevista dalla normativa interna di attuazione; la sopravvenuta disciplina nazionale non estingue automaticamente la pretesa risarcitoria già proposta.
- La direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non è limitata alle sole situazioni transfrontaliere: il sistema nazionale di indennizzo deve coprire anche le vittime residenti nello Stato membro in cui il reato è stato commesso.
- L'indennizzo previsto dalla direttiva non deve coincidere con il risarcimento integrale del danno, ma deve costituire un contributo appropriato rispetto alla gravità delle conseguenze del reato; importi simbolici o manifestamente insufficienti non soddisfano il parametro di equità e adeguatezza.
- Ai fini del diritto all'indennizzo non è necessario provare il previo esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata contro l'autore del reato; è sufficiente dimostrare l'esistenza di oggettive difficoltà nel conseguire il risarcimento, anche derivanti dall'incapienza patrimoniale del responsabile.
- La prova dell'incapienza o delle condizioni ostative al recupero del credito può essere data con qualsiasi mezzo idoneo, comprese le presunzioni, e non con un solo indice formale o documentale predeterminato.
- La responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una direttiva non autoesecutiva si colloca nell'ambito dell'inadempimento di un'obbligazione ex lege, non nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
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