Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La società ricorrente aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai resistenti con rogito notarile del 19 maggio 2009. La domanda si fondava sull'esistenza di un credito tributario già accertato e consolidato nei confronti del debitore principale, per Euro 116.940,33, relativo ad annualità dal 1998 al 2007 e portato da diciannove cartelle esattoriali. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello i resistenti avevano ottenuto il rigetto della revocatoria, sulla base della riduzione del credito residuo a Euro 1.751,10, conseguente all'annullamento di tre cartelle da parte della Commissione tributaria provinciale per vizi formali della notifica e alla circostanza che altre sei cartelle erano state notificate dopo la costituzione del fondo. La ricorrente ha denunciato: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme processuali per avere la Corte territoriale accolto eccezioni nuove e valorizzato documenti tardivamente prodotti; 2) violazione del giudicato e delle norme sul credito tributario, sostenendo che le sentenze tributarie non provavano la non debenza del tributo e che mancava prova del loro passaggio in giudicato; 3) violazione degli artt. 2901, 167 c.c. e norme tributarie, per avere la Corte d'appello erroneamente ancorato l'anteriorità del credito alla notifica delle cartelle e non al momento genetico del credito stesso; 4-5) vizi motivazionali e violazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto insussistente l'eventus damni e per aver applicato in modo improprio la soglia di Euro 20.000 prevista per l'ipoteca esattoriale, ignorando che la revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generale e non richiede la possibilità attuale di iscrizione ipotecaria; 6) violazione delle norme sulla scientia damni, poiché la consapevolezza del pregiudizio doveva desumersi dal mancato pagamento dei tributi e non dalla sola notifica delle cartelle; 7) doglianze sulle spese. I resistenti hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso, o comunque il rigetto, sostenendo anche che il ricorso fosse assemblato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla tardività delle produzioni e non fondato nella parte relativa all'eccezione nuova; ha invece accolto il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, dichiarando assorbiti il quarto e il settimo. In particolare ha affermato che il giudicato esterno sulle sentenze tributarie non era provato senza attestazione di cancelleria, che l'annullamento per vizi di notifica non incide sull'esistenza del credito tributario, poiché la notifica è condizione di efficacia e non elemento costitutivo, e che la funzione dell'azione revocatoria è conservativa della garanzia patrimoniale e della fruttuosità dell'esecuzione, non subordinata alla possibilità di iscrivere ipoteca per soglia minima. Ha inoltre ritenuto erroneo ancorare la scientia damni alla sola notifica delle cartelle invece che alla consapevolezza del mancato pagamento dei tributi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è strumento conservativo della garanzia patrimoniale e mira a rendere fruttuosa l'esecuzione sui beni sottratti alla garanzia del creditore.

  • art. 2902 c.c.

    La dichiarazione di inefficacia giova solo al creditore che l'ha ottenuta e consente di assoggettare il bene alle azioni conservative o esecutive.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sui fatti costitutivi, impeditivi o modificativi dell'azione revocatoria.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nova non impedisce la deduzione di mere argomentazioni giuridiche; la censura sui documenti tardivi è però inammissibile se non è indicato quando sia stata eccepita la preclusione in appello.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie di primo grado operano nel relativo grado, ma il loro rilievo segue regole diverse da quelle dell'art. 157, comma 3, c.p.c.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    La regola della sanatoria della nullità per mancata tempestiva eccezione opera nei limiti in cui persista il potere officioso del giudice di rilevarla.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico se e quando abbia sollevato la questione nel giudizio di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • artt. 76 e 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere erroneamente che la soglia minima per l'ipoteca esattoriale inciderebbe sulla funzione della revocatoria; la Corte esclude tale assimilazione.

  • art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ruolo come titolo esecutivo per la riscossione.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'esecuzione da parte del concessionario.

  • art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente sul momento genetico del credito tributario rispetto alla notifica della cartella.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudicato esterno richiede prova certa della sua formazione, mediante produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina del fondo patrimoniale e della sua opponibilità rispetto ai creditori.

Massime di principio

  • Nel giudizio revocatorio, la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria che certifichi il passaggio in giudicato; in difetto, il giudicato non può essere opposto come fatto incontroverso.
  • L'annullamento di un atto tributario per vizi di notificazione non equivale a una pronuncia di inesistenza o non debenza del credito: la notificazione è condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, l'anteriorità del credito va valutata con riguardo al momento genetico del credito stesso; nelle obbligazioni tributarie, il riferimento decisivo è al periodo d'imposta e non alla sola notifica della cartella.
  • La funzione dell'azione revocatoria è conservare la garanzia patrimoniale generica e rendere fruttuosa l'esecuzione, non assicurare la possibilità attuale di iscrivere ipoteca o di soddisfare requisiti quantitativi propri di altre misure cautelari.
  • La scientia damni può desumersi dalla consapevolezza del debitore di non avere adempiuto i tributi iscritti a ruolo, senza che sia necessario fondarla sulla sola notifica delle cartelle o sulla percezione di un determinato importo residuo del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoProprietàEspropriazione forzataRiscossione
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti realiEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.