Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia origina dalle gravi lesioni cerebrali riportate da un neonato per asfissia intrapartum durante il parto, attribuite alla condotta negligente e imperita del personale sanitario; il minore sviluppò tetraparesi spastica con invalidità totale e morì all’età di 14 anni. I genitori agirono in proprio e quali eredi per il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 12 gennaio 2018, aveva deciso i giudizi riuniti; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 3 giugno 2019, accolse integralmente la domanda della madre e parzialmente quella del padre e del figlio. L’Azienda propose nove motivi di ricorso. Con il sesto contestò la quantificazione, secondo le Tabelle di Milano 2018, del danno non patrimoniale iure hereditatis: dedusse che le maggiorazioni per gli anni di vita erano state applicate erroneamente, con un totale di euro 524.318 anziché euro 406.347. I motivi primo e settimo censuravano la motivazione; il secondo e il terzo denunciavano violazioni in tema di prova e danno; il quarto contestava l’applicazione dell’art. 1218 c.c.; il quinto lamentava ultrapetizione; l’ottavo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; il nono contestava la responsabilità della struttura ai sensi degli artt. 1218, 2043 e 2049 c.c. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi diversi dal sesto, relativi anche all’accertamento della colpa sanitaria, alla causalità e alla valutazione delle prove, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati.
La decisione
La Cassazione ha accolto il sesto motivo: applicando le Tabelle di Milano 2018, per il primo anno era dovuto il punto base maggiorato del 100% e per il secondo anno il punto base maggiorato del 50%, per complessivi euro 91.755; dal terzo anno in poi era dovuto il punto base senza maggiorazioni. La base di calcolo del danno non patrimoniale iure hereditatis è stata quindi ridotta da euro 524.318 a euro 406.347, da sottoporre alle modalità di personalizzazione, devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi indicate dalla sentenza d’appello, con successiva ripartizione in parti uguali tra i genitori. La Corte ha rigettato gli altri motivi: le censure sull’accertamento della condotta sanitaria e sulle risultanze documentali e peritali miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; la responsabilità della struttura per l’operato colposo dei sanitari è stata correttamente affermata. È stata confermata la liquidazione del danno iure proprio della madre per la perdita del rapporto parentale, non specificamente contestata quanto all’impiego delle Tabelle di Milano, nonché la sentenza d’appello per il resto e sulle spese di merito. La sentenza è stata cassata limitatamente alla quantificazione del danno ereditario e la causa è stata decisa nel merito, senza rinvio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere (diversamente dal danno patrimoniale) alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa
Il danno non patrimoniale, non essendo suscettibile di esatta commisurazione pecuniaria, va liquidato equitativamente; il giudice può ricorrere a tale criterio quando la quantificazione esatta sia impossibile o particolarmente difficoltosa.
art. 1228 c.c.
la struttura sanitaria (oltre che a titolo contrattuale per fatto proprio ex art. 1218 c.c., per quelli dipendenti dall’inadeguatezza della struttura), in ossequio al principio cuius commoda eius et incommoda o, più precisamente, dell’appropriazione o dell’avvalimento dell’opera del terzo, risponde dei danni patiti dal paziente cagionati dalla condotta colposa dei sanitari di cui -a prescindere dalla sussistenza di un rapporto contrattuale- si avvale nell’adempimento della propria obbligazione (artt. 1228 e 2049 c.c.)
La struttura sanitaria risponde dei danni causati dalla condotta colposa dei sanitari della cui opera si avvale nell’adempimento della propria obbligazione, anche a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con il sanitario.
art. 2049 c.c.
la struttura sanitaria (oltre che a titolo contrattuale per fatto proprio ex art. 1218 c.c., per quelli dipendenti dall’inadeguatezza della struttura), in ossequio al principio cuius commoda eius et incommoda o, più precisamente, dell’appropriazione o dell’avvalimento dell’opera del terzo, risponde dei danni patiti dal paziente cagionati dalla condotta colposa dei sanitari di cui -a prescindere dalla sussistenza di un rapporto contrattuale- si avvale nell’adempimento della propria obbligazione (artt. 1228 e 2049 c.c.)
La responsabilità della struttura per il fatto colposo dei sanitari di cui si avvale trova fondamento anche nel principio espresso dall’art. 2049 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto contrattuale tra struttura e sanitario.
art. 366 c.p.c.
nel fare riferimento alle tabelle di Milano aggiornate al 2018 (dall’odierna ricorrente debitamente riportate nel ricorso in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)
La parte che fonda la censura sui parametri tabellari deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a individuare il contenuto rilevante delle tabelle.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non l’asserita insufficienza della motivazione né la richiesta di rivalutare le prove.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Alla fondatezza del 6 motivo nei suindicati termini consegue, rigettati gli altri, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, che ex art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito
Quando la cassazione della decisione può essere definita sulla base degli accertamenti già compiuti, la Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale deve essere liquidato equitativamente, perché non è suscettibile di un’esatta commisurazione pecuniaria; la valutazione deve considerare le circostanze concrete e mirare all’integrale ristoro del pregiudizio.
- In assenza di una tabella normativamente vincolante applicabile al caso, le Tabelle di Milano costituiscono il parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale. La scelta di criteri diversi o la quantificazione difforme richiedono una motivazione adeguata rispetto alle circostanze del caso.
- La struttura sanitaria risponde dei danni cagionati dalla condotta colposa dei sanitari della cui opera si avvale nell’adempimento della propria obbligazione, anche se non sussiste un rapporto contrattuale diretto tra struttura e sanitario.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove, incluse la documentazione medica e la consulenza tecnica d’ufficio; il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- Quando il danno ereditato è liquidato sulla base di una tabella articolata per anni di sopravvivenza, l’importo va calcolato applicando a ciascun periodo la maggiorazione specificamente prevista, senza estenderla agli anni per i quali la tabella stabilisce il solo punto base.
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