Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, contro un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero di somme dovute a titolo di verbali di infrazione del codice della strada. Il debitore deduceva: inesistenza o nullità della notificazione dell'ingiunzione; vizio di motivazione; violazione dell'art. 112 c.p.c.; inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative; carenza di potere del concessionario; illegittimità della maggiorazione semestrale del 10%. In cassazione articolava cinque motivi: 1) erronea declaratoria di tardività delle doglianze sulla carenza di potere del concessionario e sulla decadenza, sostenendo che si trattasse di eccezioni o mere difese; 2) nullità/inesistenza della notifica per mancata relata e violazione delle norme sulla notificazione; 3) insufficienza della motivazione per relationem dell'ingiunzione; 4) illegittimità del ricorso all'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 da parte del concessionario per sanzioni CdS; 5) illegittimità della maggiorazione del 10% semestrale ex art. 27 l. n. 689 del 1981.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta introdotta un'opposizione quale rimedio impugnatorio, non è consentito in prosieguo e tantomeno in comparsa conclusionale in appello introdurre nuovi motivi di invalidità dell'atto opposto: ciò integra una modifica della causa petendi soggetta alla preclusione dell'art. 345 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata correlazione alla ratio decidendi del Tribunale e per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità e mancata critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la notifica dei verbali e la sufficienza della conoscenza degli estremi richiamati. Ha respinto il quarto motivo affermando la legittimità, per i Comuni, di avvalersi dell'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 anche tramite concessionari iscritti all'albo. Ha respinto il quinto motivo ritenendo legittima la maggiorazione semestrale del 10% ex art. 27 l. n. 689 del 1981, richiamato integralmente dall'art. 206 CdS, quale sanzione aggiuntiva da ritardo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 689/1981
individua il rimedio di opposizione contro l'ingiunzione di pagamento in materia di sanzioni amministrative.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro di censura, senza specifica accoglienza da parte della Corte.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
invocato dal ricorrente in tema di notificazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
invocato dal ricorrente in tema di notificazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 149 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sulla notifica a mezzo posta; motivo dichiarato inammissibile.
art. 7 l. n. 212/2000
richiamato sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte non ha accolto la censura.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 241/1990
richiamato sulla motivazione del provvedimento; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 2 r.d. n. 639/1910
richiamato dal ricorrente; la Corte ha confermato la legittimità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva.
art. 3 r.d. n. 639/1910
richiamato dal ricorrente; la Corte ha confermato la legittimità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva.
art. 27 l. n. 689/1981
richiamato dall'art. 206 CdS; la maggiorazione del 10% semestrale è qualificata come sanzione aggiuntiva da ritardo, legittima dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile.
art. 206 Codice della strada
opera il richiamo integrale all'art. 27 l. n. 689/1981 per le sanzioni amministrative stradali.
art. 345 c.p.c.
il mutamento in appello della ragione posta a fondamento dell'illegittimità dell'ingiunzione integra modifica della causa petendi, preclusa in appello; le nuove eccezioni/defese non erano proponibili nei termini dedotti.
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se non riporta e specifica gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura.
art. 53 d.lgs. n. 446/1997
richiamato a sostegno della possibilità di affidare il servizio di riscossione a concessionari iscritti all'albo.
art. 4, comma 2-sexies, d.l. n. 209/2002
consente ai Comuni di avvalersi della procedura di ingiunzione anche affidando il servizio ai concessionari; la Corte ne afferma la perdurante vigenza per mancata abrogazione efficace.
art. 7, comma 2, d.l. n. 70/2011
la prevista abrogazione non ha prodotto effetti perché subordinata all'entrata in vigore di disposizioni mai divenute efficaci.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'opposizione a un'ingiunzione fiscale è introdotta come rimedio impugnatorio, nel corso del giudizio non possono essere introdotti nuovi motivi di invalidità dell'atto che comportino un mutamento della causa petendi, perché in appello opera la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
- Le censure di legittimità che non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, o che non indicano in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
- Nella riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, i Comuni possono avvalersi dell'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 anche tramite concessionari iscritti all'albo, in base alla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- La maggiorazione del 10% semestrale prevista per il ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative ha natura di sanzione aggiuntiva e si applica dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile; nei procedimenti per violazioni stradali il rinvio dell'art. 206 CdS all'art. 27 l. n. 689/1981 è integrale.
- La motivazione per relationem di un'ingiunzione di pagamento può ritenersi sufficiente quando l'atto indichi gli estremi dei verbali presupposti e consenta al destinatario di conoscere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
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