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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36229/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa per IVA, IRES, IRAP, sanzioni e accessori relativi ad annualità d’imposta 2005, 2006 e 2007. La cartella gli era stata notificata in qualità di coobbligato, quale amministratore di fatto della società, e il contribuente aveva dedotto: la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti; la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai tributi accertati in capo alla società; l’erroneità dell’imputazione diretta a lui delle maggiori imposte e delle sanzioni; l’insussistenza dei presupposti per applicare la disciplina sulla responsabilità degli amministratori di fatto e, in particolare, dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973; nella memoria, ha inoltre sostenuto che dopo l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 le sanzioni amministrative tributarie sarebbero comunque a carico della persona giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze del contribuente, osservando che dagli atti risultava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati anche al ricorrente, in quanto coobbligato e autore delle violazioni; che, quanto alle sanzioni, l’amministratore di fatto può rispondere solidalmente con la società in presenza di una società artificiosamente costituita e priva di reale attività; e che, quanto ai tributi, nella concreta fattispecie la società era una mera "cartiera", sicché la posizione dell’amministratore di fatto poteva essere ricondotta all’interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, con conseguente imputazione diretta del rapporto fiscale al soggetto interponente. Da ciò la Corte ha fatto discendere che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli avvisi di accertamento e non poteva limitarsi a contestare la successiva cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio motivazionale nel ricorso per cassazione

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare l’interpretazione degli atti impositivi e della loro intestazione

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non escluda, nella specie, l’imputazione al reale contribuente quando la società sia una mera fictio

  • art. 1 e art. 3, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati dal ricorrente tra le norme sostanziali del prelievo, senza che la Corte ne facesse un autonomo uso decisorio

  • art. 2 e art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamati dal ricorrente tra le norme sostanziali del prelievo, senza autonoma ratio decidendi espressa

  • art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dal ricorrente in relazione all’IVA oggetto di accertamento

  • art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente in relazione alla cartella di pagamento e alla riscossione

  • art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    la Corte richiama l’orientamento secondo cui le sanzioni tributarie per società con personalità giuridica sono a carico della persona giuridica, ma precisa che il principio non opera quando la società sia artificiosamente costituita come mera fictio

  • art. 9, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    considerato non idoneo a derogare all’art. 7 del d.l. n. 269/2003 nel caso delle società dotate di personalità giuridica

  • art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per affermare l’onere di impugnare tempestivamente l’avviso di accertamento notificato al soggetto interessato

  • art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che la fattispecie concreta non si esaurisce in tale disciplina, perché ricorre una ipotesi di interposizione fittizia e non una mera responsabilità solidale tipica degli amministratori per omesso versamento in fase liquidatoria

  • art. 2393 c.c.

    invocato dal ricorrente in via argomentativa, ma ritenuto non pertinente perché non fonda una responsabilità solidale diretta per il tributo

  • art. 2639 c.c.

    richiamato dall’Agenzia per sostenere che l’amministratore di fatto è soggetto ai doveri dell’amministratore di diritto

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    applicato dalla Corte per imputare al soggetto interponente i redditi formalmente riferiti ad altri, quando vi sia interposizione fittizia e il soggetto sia l’effettivo possessore per presunzioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamata nel dispositivo

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento e la correlata cartella siano notificati anche al soggetto che ha di fatto gestito la società, la mancata impugnazione tempestiva dell’avviso preclude la contestazione successiva del rapporto tributario attraverso il ricorso contro la cartella.
  • Le sanzioni tributarie restano in linea generale a carico della persona giuridica, ma tale regola non impedisce di attribuire al soggetto che abbia gestito una società meramente fittizia la responsabilità collegata alle violazioni, se questi coincide sostanzialmente con il reale beneficiario dell’attività evasiva.
  • L’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non opera come schermo assoluto quando la società sia una "cartiera" priva di effettiva operatività: in tal caso non vi è distinzione sostanziale tra contribuente e trasgressore.
  • Nelle ipotesi di società schermo o interposizione fittizia, i redditi e gli esiti fiscali possono essere imputati al soggetto interponente sulla base di elementi presuntivi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.
  • Chi agisce come amministratore di fatto di una società fittizia può essere considerato destinatario diretto del rapporto fiscale e, perciò, deve reagire impugnando l’atto impositivo nei termini di legge, non potendo limitarsi a contestare la successiva fase di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

Testo integrale

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