Cassazione Civile, Ordinanza n. 36229/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa per IVA, IRES, IRAP, sanzioni e accessori relativi ad annualità d’imposta 2005, 2006 e 2007. La cartella gli era stata notificata in qualità di coobbligato, quale amministratore di fatto della società, e il contribuente aveva dedotto: la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti; la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai tributi accertati in capo alla società; l’erroneità dell’imputazione diretta a lui delle maggiori imposte e delle sanzioni; l’insussistenza dei presupposti per applicare la disciplina sulla responsabilità degli amministratori di fatto e, in particolare, dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973; nella memoria, ha inoltre sostenuto che dopo l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 le sanzioni amministrative tributarie sarebbero comunque a carico della persona giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze del contribuente, osservando che dagli atti risultava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati anche al ricorrente, in quanto coobbligato e autore delle violazioni; che, quanto alle sanzioni, l’amministratore di fatto può rispondere solidalmente con la società in presenza di una società artificiosamente costituita e priva di reale attività; e che, quanto ai tributi, nella concreta fattispecie la società era una mera "cartiera", sicché la posizione dell’amministratore di fatto poteva essere ricondotta all’interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, con conseguente imputazione diretta del rapporto fiscale al soggetto interponente. Da ciò la Corte ha fatto discendere che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli avvisi di accertamento e non poteva limitarsi a contestare la successiva cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio motivazionale nel ricorso per cassazione
richiamati dal ricorrente per contestare l’interpretazione degli atti impositivi e della loro intestazione
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non escluda, nella specie, l’imputazione al reale contribuente quando la società sia una mera fictio
art. 1 e art. 3, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati dal ricorrente tra le norme sostanziali del prelievo, senza che la Corte ne facesse un autonomo uso decisorio
art. 2 e art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati dal ricorrente tra le norme sostanziali del prelievo, senza autonoma ratio decidendi espressa
art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente in relazione all’IVA oggetto di accertamento
art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente in relazione alla cartella di pagamento e alla riscossione
art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
la Corte richiama l’orientamento secondo cui le sanzioni tributarie per società con personalità giuridica sono a carico della persona giuridica, ma precisa che il principio non opera quando la società sia artificiosamente costituita come mera fictio
art. 9, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
considerato non idoneo a derogare all’art. 7 del d.l. n. 269/2003 nel caso delle società dotate di personalità giuridica
art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare l’onere di impugnare tempestivamente l’avviso di accertamento notificato al soggetto interessato
art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che la fattispecie concreta non si esaurisce in tale disciplina, perché ricorre una ipotesi di interposizione fittizia e non una mera responsabilità solidale tipica degli amministratori per omesso versamento in fase liquidatoria
invocato dal ricorrente in via argomentativa, ma ritenuto non pertinente perché non fonda una responsabilità solidale diretta per il tributo
richiamato dall’Agenzia per sostenere che l’amministratore di fatto è soggetto ai doveri dell’amministratore di diritto
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
applicato dalla Corte per imputare al soggetto interponente i redditi formalmente riferiti ad altri, quando vi sia interposizione fittizia e il soggetto sia l’effettivo possessore per presunzioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamata nel dispositivo
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento e la correlata cartella siano notificati anche al soggetto che ha di fatto gestito la società, la mancata impugnazione tempestiva dell’avviso preclude la contestazione successiva del rapporto tributario attraverso il ricorso contro la cartella.
- Le sanzioni tributarie restano in linea generale a carico della persona giuridica, ma tale regola non impedisce di attribuire al soggetto che abbia gestito una società meramente fittizia la responsabilità collegata alle violazioni, se questi coincide sostanzialmente con il reale beneficiario dell’attività evasiva.
- L’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non opera come schermo assoluto quando la società sia una "cartiera" priva di effettiva operatività: in tal caso non vi è distinzione sostanziale tra contribuente e trasgressore.
- Nelle ipotesi di società schermo o interposizione fittizia, i redditi e gli esiti fiscali possono essere imputati al soggetto interponente sulla base di elementi presuntivi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.
- Chi agisce come amministratore di fatto di una società fittizia può essere considerato destinatario diretto del rapporto fiscale e, perciò, deve reagire impugnando l’atto impositivo nei termini di legge, non potendo limitarsi a contestare la successiva fase di riscossione.
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