Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che non si trattava di soccombenza e che, in ogni caso, la parte pubblica era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente e ritenuto non imponibile, ai fini fiscali, la somma da questi percepita in forza di una transazione stipulata con l'azienda sanitaria. La transazione era intervenuta a seguito di una pronuncia del giudice del lavoro che aveva riconosciuto al medico una perdita di chance per il mancato approntamento del meccanismo dei fondi di risultato di équipe previsto dal CCNL di settore. Il ricorso dell'Agenzia era affidato a un unico motivo, ma la parte ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, con tempestiva notificazione alla controparte.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica nel caso di rinuncia al ricorso, poiché l'estinzione del giudizio non equivale a soccombenza; la Corte aggiunge che, peraltro, l'amministrazione pubblica era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non integra soccombenza e non comporta automaticamente gli oneri previsti per il soccombente in tema di contributo unificato.
- Quando la parte ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione nei termini della soccombenza processuale.
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