Cassazione Civile, Ordinanza n. 36128/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'IMU dovuta per gli anni d'imposta 2012 e 2013 su un immobile per il quale la contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale. La società incaricata della riscossione impugnava la sentenza della CTR del Piemonte che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del beneficio, la sola circostanza che la contribuente avesse trasferito la residenza in altro comune per ragioni lavorative, pur non essendo legalmente separata dal coniuge, e aveva quindi ammesso l'esenzione anche in assenza della compresenza tra residenza anagrafica e dimora abituale nel medesimo immobile. Con l'unico motivo di ricorso la società deduceva violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 e degli artt. 143, 144 e 145 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che l'esenzione avrebbe natura di stretta interpretazione e richiederebbe, dopo la riforma, la compresenza dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica, salvo il caso di divorzio o separazione legale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, osservando che era stato dedotto in un unico motivo un doppio profilo di censura, ma in modo sufficientemente distinto. Nel merito, ha richiamato il precedente di legittimità secondo cui, per l'esenzione IMU sulla casa principale, occorreva la contemporanea sussistenza di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare nell'immobile. Ha però rilevato che, sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, la disciplina dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 è stata dichiarata contraria alla Carta nella parte in cui esigeva la compresenza dei due requisiti. In ragione di tale intervento, il ricorso è stato comunque respinto perché infondato. Le spese sono state compensate tra le parti in considerazione del recentissimo mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
La norma, nella formulazione originariamente applicabile, era stata letta nel senso di richiedere la compresenza di residenza anagrafica e dimora abituale per l'esenzione IMU sulla casa principale; la Corte prende atto che la Corte costituzionale ne ha poi dichiarato l'illegittimità nella parte in cui imponeva tale compresenza.
È il vizio dedotto per violazione di legge sostanziale.
È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva però che la censura non introduce una quaestio facti, ma attiene agli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa.
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che il beneficio non possa essere riconosciuto in assenza di una determinata configurazione del nucleo familiare e dei rapporti coniugali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime IMU dell'abitazione principale, la disciplina dell'esenzione va ricostruita alla luce dell'evoluzione normativa e delle eventuali pronunce di illegittimità costituzionale sopravvenute, le quali incidono immediatamente sui presupposti applicativi del beneficio.
- In tema di ricorso per cassazione, è ammissibile un unico motivo che cumuli profili riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. quando le censure siano chiaramente distinguibili e non si risolvano in una confusione inscindibile delle doglianze.
- La qualificazione di una censura come vizio motivazionale o violazione di legge dipende dalla sostanza della doglianza: se si discute degli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa, la questione è di diritto e non di mero fatto.
- Quando la sopravvenienza giurisprudenziale o costituzionale incide in modo decisivo sulla disciplina applicabile, la soccombenza può essere confermata ma le spese possono essere compensate per giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36127/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36131/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36138/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →