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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36131/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, preceduto da un accesso mirato nello studio professionale di un notaio per acquisire documentazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi confermato l'illegittimità dell'atto ritenendo che mancasse il necessario processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni e che non fosse sufficiente, al suo posto, la richiesta formale di documenti e il verbale di consegna. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000: secondo la ricorrente, in caso di accesso finalizzato solo all'acquisizione di documentazione per una verifica svolta poi a tavolino, il verbale di accesso e acquisizione documenti equivale al verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente, senza necessità di un ulteriore p.v.c. di contestazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso per assenza del p.v.c., affermando che, nell'accesso mirato all'acquisizione di documenti, è sufficiente un verbale che attesti le operazioni compiute e indichi i documenti prelevati; non è necessaria la redazione di un ulteriore verbale di constatazione/conte-stazione. Ha però disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi in fatto se sia stato rispettato il termine di sessanta giorni tra il rilascio del verbale e l'emissione dell'avviso di accertamento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni; il contraddittorio endoprocedimentale va garantito anche quando l'accesso sia mirato alla sola acquisizione di documentazione e il verbale sia meramente istruttorio o descrittivo.

  • art. 24 L. n. 4/1929

    Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'amministrazione finanziaria; nel caso di accesso mirato è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati.

  • art. 52, comma 6, D.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per affermare che le garanzie del contribuente operano anche in sede di accesso e che, conclusa l'attività, va redatto un verbale di chiusura delle operazioni.

  • art. 33 D.P.R. sull'accertamento

    È menzionato in relazione alle garanzie procedimentali che si applicano anche agli accessi e alla chiusura delle operazioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel caso di accesso fiscale finalizzato all'acquisizione di documentazione, il verbale che documenta le operazioni svolte e l'elenco dei documenti acquisiti è sufficiente a far decorrere il termine dilatorio per le osservazioni del contribuente, senza necessità di un separato processo verbale di constatazione contenente contestazioni.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente decorre dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni, quale che sia la denominazione formale del verbale, purché esso concluda la fase istruttoria svolta nei locali del contribuente.
  • La tutela del contraddittorio endoprocedimentale non richiede formule sacramentali, ma la possibilità effettiva per il contribuente di interloquire dopo l'accesso e prima dell'emissione dell'atto impositivo.
  • In sede di legittimità, la censura è fondata quando il giudice di merito pretende, come condizione di validità dell'accertamento, un p.v.c. ulteriore e non richiesto dalla disciplina applicabile all'accesso mirato alla raccolta di documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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