Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato tra le parti nel 2000, nell'ambito di un'operazione di outsourcing connessa alla vendita di titoli di viaggio. La società attrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni; la controparte aveva reagito chiedendo a sua volta la condanna dell'attrice e aveva inoltre ottenuto un decreto ingiuntivo per somme asseritamente dovute in base al rapporto contrattuale, poi opposto. Nei gradi di merito le domande principali e riconvenzionali erano state respinte. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base di report di vendita formati unilateralmente e senza adeguata considerazione delle contestazioni sui dati di vendita e sulla loro attendibilità; con il secondo deduceva omessa valutazione di fatti controversi e violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato plurimi inadempimenti contrattuali e la documentazione che, a dire della ricorrente, dimostrava la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e legittimo affidamento; con il terzo sosteneva che la sentenza non avesse esaminato correttamente la questione della risoluzione anticipata del contratto di outsourcing e della complessa operazione negoziale collegata, trascurando fatti decisivi e documenti che avrebbero imposto conclusioni opposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi, pur formalmente costruiti come censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, cioè un terzo grado di giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità. Di conseguenza ha confermato la decisione di appello e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese processuali alla sola parte costituita in cassazione, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 2697 c.c.
Il richiamo all'onere della prova non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito quando la doglianza si risolve in una diversa lettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile se in sostanza mira a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o con la richiesta di una nuova valutazione complessiva delle prove.
art. 107 c.p.c.
La norma è citata solo per dare conto della chiamata in causa del terzo disposta dal tribunale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 21, lettera a), del contratto
È richiamato dalle parti come base contrattuale della risoluzione anticipata per asserito inadempimento.
art. 22 del contratto
È invocato dalla ricorrente per sostenere pretese connesse alla complessa operazione negoziale di outsourcing.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa sotto la veste formale di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se venga allegato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la mancata considerazione di singoli documenti o la pretesa insufficienza della motivazione.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che sia dedotta l'utilizzazione di prove non introdotte nel processo o la decisione fondata su fatti non allegati.
- La censura sull'onere della prova non è ammissibile quando, sotto la sua etichetta, tende in realtà a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
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