Cassazione Civile, Ordinanza n. 36127/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio d'appello, ritenendo rilevante, su istanza dell'ente della riscossione, la presentazione da parte del contribuente di una domanda di rateizzazione del debito per evitare l'esecuzione forzata. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la cessazione non poteva essere pronunciata sulla sola richiesta dell'appellato ente della riscossione, in assenza di una manifestazione univoca di cessazione del contrasto o di rinuncia all'azione da parte del contribuente appellante, che non era stato evocato sul punto specifico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel processo tributario come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone sopravvenuti fatti idonei a eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla decisione di merito, nonché conclusioni conformi delle parti. Ha precisato che la sola allegazione di un fatto sopravvenuto da parte di una sola parte non impone automaticamente la cessazione, dovendo il giudice verificare se il diritto sia stato soddisfatto o se invece permanga interesse alla decisione. Nel caso concreto, poiché la società era parte appellante e quindi aveva manifestato interesse ad agire, la richiesta di rateizzazione non poteva essere considerata un comportamento univocamente incompatibile con la prosecuzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È stato utilizzato come parametro di censura per dedurre la violazione di legge relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte ne conferma l'applicazione nel processo tributario nel senso che la cessazione della materia del contendere richiede la sopravvenienza di fatti che eliminino il contrasto e l'interesse alla decisione, oltre a conclusioni conformi delle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, siano sopravvenuti fatti idonei a eliminare le ragioni del contrasto e l'interesse alla pronuncia di merito, e che le parti abbiano conclusioni conformi.
- La mera allegazione di un fatto sopravvenuto da parte di una sola parte non basta, di per sé, a determinare la cessazione della materia del contendere: il giudice deve verificare se il diritto sia stato effettivamente soddisfatto o se permanga interesse alla decisione.
- Se il contribuente è parte appellante e manifesta interesse alla prosecuzione del giudizio, una domanda di rateizzazione del debito non equivale necessariamente a rinuncia all'azione o a comportamento univocamente incompatibile con la coltivazione della pretesa impugnatoria.
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