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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, quale sostituto d'imposta, contestando per l'anno 1999 l'omessa effettuazione delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti e la conseguente omessa dichiarazione dell'addizionale regionale, con irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente annullato la sanzione anche se era incontestato l'omesso prelievo alla fonte; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice d'appello avrebbe dovuto limitarsi, al più, a riqualificare la sanzione applicando l'art. 14 d.lgs. n. 471/1997, senza confermare integralmente l'annullamento dell'atto; 3) nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione contraddittoria, avendo la CTR affermato l'applicabilità dell'art. 14 ma poi rigettato l'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione operata dalla CTR quanto all'inapplicabilità dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 a una ritenuta mai effettuata e richiamando il diverso regime sanzionatorio dell'art. 14 d.lgs. n. 471/1997 per l'omessa effettuazione della ritenuta. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di appello, a fronte della specifica deduzione della contribuente circa l'applicabilità dell'art. 14, non poteva confermare integralmente l'annullamento dell'avviso senza ricondurre la pretesa nei limiti del petitum, incorrendo così in ultrapetizione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila

    Si applica alla omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta; non è la disposizione corretta per punire l'omessa effettuazione della ritenuta alla fonte.

  • art. 14 d.lgs. n. 471/1997

    Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto

    È la norma applicabile all'omessa effettuazione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte; il testo previgente contemplava anche il rinvio all'art. 13 per l'ipotesi di omesso versamento, mentre la riforma del 2015 ha soppresso tale inciso, escludendo la duplicazione sanzionatoria.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Nel testo previgente era richiamato dall'art. 14 per l'ipotesi di omesso versamento con applicazione della relativa sanzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande ed eccezioni proposte; la riqualificazione giuridica è ammessa, ma non l'attribuzione di un bene della vita diverso o ulteriore rispetto a quello richiesto, né l'introduzione di nuovi elementi di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante o radicalmente contraddittoria; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del vizio di ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta non può essere automaticamente applicata quando la contestazione riguardi, invece, la mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, poiché i due illeciti hanno presupposti normativi distinti.
  • Nella disciplina previgente delle ritenute alla fonte, l'omesso prelievo e l'omesso versamento erano sanzionati secondo un sistema distinto; la successiva riforma ha chiarito che l'omesso versamento non integra un illecito autonomamente cumulabile quando il disvalore è già assorbito nella mancata effettuazione della ritenuta.
  • Nel processo tributario il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non può pronunciarsi ultra petita confermando o attribuendo una tutela non richiesta dalle parti o diversa dal petitum sostanziale dedotto nel giudizio.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice d'appello, anziché limitarsi a ricondurre la pretesa entro il corretto regime giuridico prospettato dalla parte, confermi integralmente l'annullamento dell'atto o attribuisca un risultato processuale eccedente i limiti della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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