Cassazione Civile, Ordinanza n. 18154/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA ritenendolo riferito a operazioni oggettivamente inesistenti; aveva poi impugnato anche la cartella di pagamento emessa per le somme iscritte a ruolo in conseguenza di quegli avvisi. In primo e secondo grado erano stati dedotti, tra l'altro, nullità della notificazione, difetto di motivazione, effetti del condono tombale e decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. La CTR aveva accolto la tesi della decadenza, negando il raddoppio dei termini perché, a suo dire, l'Ufficio non aveva dimostrato in concreto la sussistenza di una violazione penalmente rilevante e, comunque, non vi sarebbe stata un'evasione superiore alla soglia rilevante per l'anno 2001. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per avere il giudice d'appello pronunciato su un'eccezione di decadenza asseritamente tardiva; 2) violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, perché il raddoppio dei termini richiederebbe solo la presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, non l'accertamento della concreta sussistenza del reato; 3) omessa motivazione sulla insussistenza dei presupposti della denuncia penale. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, in sintesi, inesistenza della notifica e decadenza, omessa sottoscrizione degli avvisi, violazione dello Statuto del contribuente per atto emesso ante tempus senza urgenza e violazione dell'art. 10 dello Statuto in relazione all'affidamento nel condono. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell'Agenzia perché la questione era coperta da giudicato interno; ha accolto il secondo motivo, affermando che per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, fondato su seri indizi di reato, senza necessità di accertare in sede tributaria la concreta sussistenza del reato o la sua effettiva consumazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse, poiché la società era risultata vittoriosa nel merito in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per riesaminare i presupposti del raddoppio dei termini e le questioni rimaste assorbite, oltre che per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il primo motivo per giudicato interno e dichiarato assorbito il terzo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società contribuente per difetto di interesse. La sentenza della CTR che aveva annullato gli atti per asserita decadenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché verifichi se sussistessero i presupposti per la presentazione della denuncia penale e riesamini le questioni rimaste assorbite, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte incidentale soccombente in rito.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso che potesse essere esaminata in cassazione la doglianza sull'asserita tardività dell'eccezione di decadenza, perché la questione era coperta da giudicato interno.
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non occorre l'accertamento pieno del reato in sede tributaria, ma sono sufficienti seri indizi di reato.
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 quale base del raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale.
Richiamato come norma che disciplina l'obbligo di denuncia penale; la Corte lo menziona quale presupposto del raddoppio dei termini.
È la disciplina dei reati tributari cui va riferito l'obbligo di denuncia che fonda il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata a sostegno del motivo di nullità della sentenza per violazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per la dedotta violazione di legge in tema di raddoppio dei termini di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per la doglianza di omessa motivazione sulla denuncia penale.
Richiamato dalla controricorrente nell'eccezione di inammissibilità del ricorso, poi disattesa.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla controricorrente nell'eccezione di inammissibilità del ricorso, poi disattesa.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla società nel ricorso incidentale per sostenere l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus senza urgenza; questione rimasta assorbita/inammissibile in cassazione.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla società per l'affidamento sul condono; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata per la cartella di pagamento impugnata, emessa in relazione agli avvisi di accertamento.
Richiamata per l'istanza di condono tombale dedotta dalla contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che ha proposto il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA e imposte dirette non richiede che il giudice tributario accerti in concreto la commissione del reato, essendo sufficiente che, alla luce di seri indizi, sorga per l'Ufficio l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
- Ai fini del raddoppio dei termini, è irrilevante che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata, poiché il presupposto decisivo è l'esistenza dell'obbligo di denuncia.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere riesaminate questioni già coperte da giudicato interno, anche se prospettate come vizi di nullità o di violazione processuale.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando è proposto dalla parte già risultata vittoriosa nel merito e le censure non sono idonee a migliorarne la posizione processuale.
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