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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18154/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA ritenendolo riferito a operazioni oggettivamente inesistenti; aveva poi impugnato anche la cartella di pagamento emessa per le somme iscritte a ruolo in conseguenza di quegli avvisi. In primo e secondo grado erano stati dedotti, tra l'altro, nullità della notificazione, difetto di motivazione, effetti del condono tombale e decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. La CTR aveva accolto la tesi della decadenza, negando il raddoppio dei termini perché, a suo dire, l'Ufficio non aveva dimostrato in concreto la sussistenza di una violazione penalmente rilevante e, comunque, non vi sarebbe stata un'evasione superiore alla soglia rilevante per l'anno 2001. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per avere il giudice d'appello pronunciato su un'eccezione di decadenza asseritamente tardiva; 2) violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, perché il raddoppio dei termini richiederebbe solo la presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, non l'accertamento della concreta sussistenza del reato; 3) omessa motivazione sulla insussistenza dei presupposti della denuncia penale. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, in sintesi, inesistenza della notifica e decadenza, omessa sottoscrizione degli avvisi, violazione dello Statuto del contribuente per atto emesso ante tempus senza urgenza e violazione dell'art. 10 dello Statuto in relazione all'affidamento nel condono. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell'Agenzia perché la questione era coperta da giudicato interno; ha accolto il secondo motivo, affermando che per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, fondato su seri indizi di reato, senza necessità di accertare in sede tributaria la concreta sussistenza del reato o la sua effettiva consumazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse, poiché la società era risultata vittoriosa nel merito in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per riesaminare i presupposti del raddoppio dei termini e le questioni rimaste assorbite, oltre che per le spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il primo motivo per giudicato interno e dichiarato assorbito il terzo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società contribuente per difetto di interesse. La sentenza della CTR che aveva annullato gli atti per asserita decadenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché verifichi se sussistessero i presupposti per la presentazione della denuncia penale e riesamini le questioni rimaste assorbite, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte incidentale soccombente in rito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA e imposte dirette non richiede che il giudice tributario accerti in concreto la commissione del reato, essendo sufficiente che, alla luce di seri indizi, sorga per l'Ufficio l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
  • Ai fini del raddoppio dei termini, è irrilevante che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata, poiché il presupposto decisivo è l'esistenza dell'obbligo di denuncia.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere riesaminate questioni già coperte da giudicato interno, anche se prospettate come vizi di nullità o di violazione processuale.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando è proposto dalla parte già risultata vittoriosa nel merito e le censure non sono idonee a migliorarne la posizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudizio di legittimità
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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