Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRES cd. "Robin Tax" versata per gli anni 2008 e 2009, sostenendo da un lato l'illegittimità costituzionale del tributo e, dall'altro, l'insussistenza del presupposto soggettivo, perché l'attività svolta sarebbe stata quella di mero intermediario tra grossisti e armatori e non di soggetto dedito alla commercializzazione di prodotti petroliferi nei termini previsti dalla norma. L'Ufficio aveva respinto l'istanza; i giudici di merito avevano dapprima negato il rimborso, poi la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale, intervenuta nel 2015, giovasse al contenzioso pendente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 136 Cost., 81, 11 e 117 Cost. e dell'art. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale aveva efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque non poteva fondare il rimborso di somme versate per annualità anteriori al 12 febbraio 2015. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la decisione di appello, rinviando alla CTR per esaminare la diversa questione, rimasta assorbita, relativa alla concreta sussistenza del presupposto soggettivo di applicazione del tributo in capo alla società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché valuti nel merito se la società rientrasse tra i soggetti passivi dell'addizionale IRES prevista per il settore petrolifero. La Corte ha escluso che la sola pendenza del giudizio alla data della sentenza della Corte costituzionale potesse fondare il rimborso: poiché la Consulta aveva modulato gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale disponendone la decorrenza solo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il tributo era divenuto illegittimo solo pro futuro e non erano ripetibili i versamenti già dovuti e corrisposti per gli anni 2008-2009. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 136 Cost.
l'efficacia delle sentenze di accoglimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quando la Corte costituzionale modula temporalmente gli effetti della propria decisione
la regola generale della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite, nel caso deciso, della modulazione temporale stabilita dalla Corte costituzionale, sicché la cessazione degli effetti della norma opera solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
art. 81 Cost.
pareggio/equilibrio di bilancio
l'esigenza di tutela dell'equilibrio di bilancio può giustificare la limitazione degli effetti retroattivi della declaratoria di incostituzionalità, quando una rimozione ex tunc determinerebbe un grave squilibrio finanziario
art. 11 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato, insieme all'art. 117 Cost., ma non autonomamente esaminato nel merito ai fini dell'accoglimento del ricorso
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli obblighi derivanti anche dall'ordinamento sovranazionale e internazionale, senza autonoma statuizione specifica
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133
addizionale IRES cd. Robin Tax
la disposizione istituiva una maggiorazione dell'aliquota IRES per specifiche imprese del settore petrolifero ed energetico; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità, ma con effetti solo dal 12 febbraio 2015
art. 1, comma 1, l. 6 agosto 2008 n. 133
norma di conversione del d.l. n. 112 del 2008 richiamata quale fonte di conversione della disciplina dell'addizionale IRES
l. 11 marzo 1953 n. 87, art. 30
richiamata insieme all'art. 136 Cost. come base del principio generale di retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, salvo i limiti stabiliti dalla stessa Corte
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma tributaria ma ne modula espressamente gli effetti nel tempo, la declaratoria non opera ex tunc: i rapporti anteriori restano regolati dalla legge fino alla data fissata dalla Consulta.
- Il contenzioso pendente alla data della pronuncia costituzionale non consente, da solo, di ottenere il rimborso di somme versate quando il tributo era ancora dovuto, se la Corte ha escluso la retroattività della declaratoria.
- In presenza di una declaratoria di incostituzionalità a effetti differiti, il giudice comune non deve verificare se il rapporto fosse ancora "aperto" secondo i criteri ordinari della retroattività, perché la delimitazione temporale proviene direttamente dalla decisione della Corte costituzionale.
- La modulazione temporale degli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale è ammissibile solo quando sia necessaria per tutelare altri principi costituzionali e sia limitata a quanto strettamente indispensabile al bilanciamento degli interessi in gioco.
- Nei giudizi di rimborso di tributi dichiarati incostituzionali con effetti solo pro futuro, la questione dell'an debeatur va distinta dalla questione dell'appartenenza del contribuente alla categoria soggetta al tributo, che può rimanere rilevante se il motivo di ricorso non la assorbe.
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