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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la mancata dichiarazione di un maggior reddito IRPEF, qualificato come plusvalenza derivante dalla cessione di suoli edificatori e assoggettato a tassazione separata. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi di notificazione, difetto di motivazione, violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ed erronea determinazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza; il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio per il mancato deposito della ricevuta di spedizione postale dell’atto, ritenendo non sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile poiché era stato depositato l’avviso di ricevimento recante la data di spedizione e di ricezione, con stampigliatura meccanografica idonea a svolgere la funzione probatoria richiesta dalla norma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, nel processo tributario, l’omesso deposito della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità quando sia stato depositato l’avviso di ricevimento e quest’ultimo rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario, ovvero quando dalla certificazione postale risulti comunque la ricezione del plico entro il termine di decadenza. Poiché nel caso concreto tale requisito risultava soddisfatto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello era errata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la questione relativa alla sussistenza della plusvalenza tassabile e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità per mancato deposito della ricevuta di spedizione non opera automaticamente se l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio consente di verificare con certezza la data di spedizione e la tempestiva ricezione del plico.
  • L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo quando rechi un’attestazione postale idonea, come stampigliatura meccanografica o timbro datario, che assegni probatoriamente la data di spedizione; in difetto, la mera annotazione manuale non è sufficiente.
  • La funzione del deposito documentale nel giudizio tributario è di dimostrare la ritualità e tempestività dell’impugnazione; ove tale finalità sia comunque raggiunta con documentazione equivalente, la declaratoria di inammissibilità è erronea.
  • Quando il giudice di merito dichiari inammissibile l’appello per carenza documentale, la Cassazione può cassare con rinvio se dagli atti risulta che il requisito probatorio richiesto dalla legge era comunque soddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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