Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la mancata dichiarazione di un maggior reddito IRPEF, qualificato come plusvalenza derivante dalla cessione di suoli edificatori e assoggettato a tassazione separata. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi di notificazione, difetto di motivazione, violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ed erronea determinazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza; il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio per il mancato deposito della ricevuta di spedizione postale dell’atto, ritenendo non sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile poiché era stato depositato l’avviso di ricevimento recante la data di spedizione e di ricezione, con stampigliatura meccanografica idonea a svolgere la funzione probatoria richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, nel processo tributario, l’omesso deposito della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità quando sia stato depositato l’avviso di ricevimento e quest’ultimo rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario, ovvero quando dalla certificazione postale risulti comunque la ricezione del plico entro il termine di decadenza. Poiché nel caso concreto tale requisito risultava soddisfatto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello era errata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la questione relativa alla sussistenza della plusvalenza tassabile e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone il deposito, a pena di inammissibilità, della copia del ricorso/appello notificato e della prova della spedizione; la Corte ne interpreta la funzione in combinazione con l’art. 22, comma 1, valorizzando la prova postale alternativa quando l’avviso di ricevimento consenta di verificare la tempestività della notifica.
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina inammissibilità se l’avviso di ricevimento depositato assolve la medesima funzione probatoria, purché la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale o comunque la ricezione risulti avvenuta nei termini.
art. 16, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base normativa della tassazione separata della plusvalenza contestata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma procedimentale di accertamento dell’ulteriore reddito imponibile.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
citato dalla contribuente nel giudizio di merito come parametro di legittimità dell’avviso di accertamento.
richiamato nel controricorso per la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato per le modifiche processuali che consentono la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità per mancato deposito della ricevuta di spedizione non opera automaticamente se l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio consente di verificare con certezza la data di spedizione e la tempestiva ricezione del plico.
- L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo quando rechi un’attestazione postale idonea, come stampigliatura meccanografica o timbro datario, che assegni probatoriamente la data di spedizione; in difetto, la mera annotazione manuale non è sufficiente.
- La funzione del deposito documentale nel giudizio tributario è di dimostrare la ritualità e tempestività dell’impugnazione; ove tale finalità sia comunque raggiunta con documentazione equivalente, la declaratoria di inammissibilità è erronea.
- Quando il giudice di merito dichiari inammissibile l’appello per carenza documentale, la Cassazione può cassare con rinvio se dagli atti risulta che il requisito probatorio richiesto dalla legge era comunque soddisfatto.
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