Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'eccezione di tardività del ricorso, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario cinque intimazioni di pagamento emesse su cartelle relative a tasse automobilistiche per annualità pregresse, deducendo la prescrizione del credito iscritto a ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica. La società concessionaria della riscossione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2846 c.c. e dell'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle presupposte avrebbe reso definitiva la pretesa, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Tuttavia, prima di esaminare il merito della censura, la Corte ha rilevato l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente: la sentenza d'appello era stata notificata il 22 gennaio 2015 e il ricorso era stato consegnato per la notifica solo il 24 marzo 2015, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava nel quadro della censura sulla prescrizione, ma la Corte non entra nel merito perché decide sull'inammissibilità per tardività.
La norma è richiamata quale base del termine di prescrizione triennale del bollo automobilistico, assunto dalla CTR e contestato dalla ricorrente.
art. 3, d.l. n. 2 del 1986, conv. in l. n. 60 del 1986
È richiamato come norma modificativa dell'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, nel quadro della disciplina della prescrizione del tributo automobilistico.
La ricorrente sosteneva che, per la definitività delle cartelle non impugnate, dovesse applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione.
In caso di notificazione della sentenza, opera il termine breve per impugnare.
Il termine breve di 60 giorni decorre dalla notificazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata notificata alla parte soccombente, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di 60 giorni decorrente da tale notificazione; il superamento di tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La verifica preliminare della tempestività del ricorso precede ogni esame del motivo di merito: se l'impugnazione è tardiva, la Corte dichiara l'inammissibilità senza pronunciarsi sulle censure sostanziali.
- Nel processo tributario, la contestazione sulla prescrizione del credito non può essere esaminata in cassazione quando il ricorso sia stato proposto oltre il termine perentorio di impugnazione.
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