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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2004 recuperando a tassazione redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti da una persona fisica, ritenendo che, nonostante la residenza dichiarata in Svizzera e l'iscrizione all'AIRE, il contribuente avesse in realtà domicilio fiscale in Italia. La pretesa si fondava sulla considerazione che il soggetto, cittadino italiano, avesse mantenuto nel territorio dello Stato il centro dei propri affari e interessi, anche in ragione dell'incarico lavorativo di vertice svolto presso una società italiana. Il contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 10 L. 448/1998, dell'art. 2 TUIR, dell'art. 43 c.c., dell'art. 4 par. 2 del modello OCSE e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio sulla residenza estera e nel valorizzare elementi indebitamente idonei a escludere il domicilio in Italia; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2 TUIR, sostenendo che per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata opera la presunzione legale di residenza in Italia, essendo la Svizzera compresa nei relativi elenchi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse dichiarato assorbita la questione preliminare di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, notificato presso luoghi e soggetti diversi da quelli previsti dalla disciplina speciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla residenza fiscale, osservando che la presunzione di residenza in Italia per i trasferimenti verso Stati a fiscalità privilegiata opera per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della norma e ammette prova contraria; ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, valutando complessivamente gli elementi dimostrativi della residenza effettiva in Svizzera e dell'assenza di un domicilio in Italia. La Corte ha anche richiamato la nozione di domicilio fiscale come sede principale degli affari e interessi economici e personali e ha considerato corretta, in linea di principio, la valorizzazione della convenzione Italia-Svizzera quale criterio speciale rispetto alla normativa interna. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 23 dicembre 1998, n. 448

    ha introdotto la disciplina dell'inversione dell'onere della prova in materia di residenza fiscale dei cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, applicabile ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore

  • art. 2 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    individua come residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o che hanno nel territorio dello Stato domicilio o residenza ai sensi del codice civile; la presunzione per gli Stati a fiscalità privilegiata ammette prova contraria

  • art. 43 c.c.

    il domicilio va inteso come sede principale degli affari e degli interessi, anche personali, desumibile da elementi presuntivi

  • art. 4, paragrafo 2, Modello OCSE

    criterio convenzionale per risolvere i conflitti di doppia residenza, fondato prima sull'abitazione permanente, poi sul centro degli interessi vitali e infine sulla dimora abituale

  • art. 4 Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943

    norma pattizia speciale prevalente sulla disciplina interna, che regola i criteri di collegamento per la residenza fiscale in caso di conflitto tra Stati

  • art. 2697 c.c.

    la censura per violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove svolta dal giudice

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sanatoria della nullità della notificazione

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    regola speciale sulla notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente iscritto all'AIRE

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato per l'applicabilità al giudizio tributario delle norme del processo civile sull'appello

  • art. 276 c.p.c.

    invocato dal ricorrente incidentale per sostenere la necessità di esaminare preliminarmente la questione di nullità/inesistenza della notifica

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato per affermare che la potestà legislativa deve rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali

Massime di principio

  • In materia di residenza fiscale del cittadino italiano trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di residenza in Italia opera per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della norma e può essere superata con prova contraria.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente individuato la parte gravata dell'onere della prova; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
  • Il domicilio fiscale ai fini dell'art. 2 TUIR e dell'art. 43 c.c. coincide con il centro principale degli affari e degli interessi della persona, comprensivi anche degli interessi personali e familiari, e può essere accertato sulla base di elementi presuntivi valutati complessivamente.
  • Nei conflitti di doppia residenza tra Italia e Svizzera, la convenzione bilaterale prevale sulla normativa interna e impone di applicare i criteri convenzionali dell'abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e, in subordine, della dimora abituale.
  • Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito che investa questioni preliminari o pregiudiziali ha natura condizionata all'accoglimento del ricorso principale e resta assorbito se il ricorso principale viene rigettato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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