Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, del fermo amministrativo disposto su un bene mobile registrato dall'agente della riscossione per un credito di importo pari a euro 269,00. La contribuente deduceva: la nullità del fermo per omessa notifica del preavviso e dell'atto di esecuzione del fermo; la sproporzione della misura rispetto al credito azionato; e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo provata la notifica del preavviso di fermo sulla base della cartolina di ritorno e irrilevante la mancata allegazione delle cartelle, assumendo che esse fossero già state notificate. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova, per avere la CTR ritenuto provata la notifica del preavviso sulla sola base dell'avviso di ricevimento, senza il deposito del contenuto del plico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, per non aver l'agente della riscossione dimostrato la notifica delle cartelle presupposte, producendo solo estratti informatici; 3) omessa pronuncia sull'appello incidentale subordinato con cui erano stati riproposti i motivi di nullità del fermo; 4) censura sulle spese per la compensazione disposta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente, per provare la notifica del preavviso, la produzione dell'avviso di ricevimento: una volta dimostrato l'arrivo del plico al destinatario opera la presunzione di conoscenza dell'atto, salvo prova contraria del destinatario circa l'assenza dell'atto nel plico. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che, a fronte della contestazione della contribuente sulla ricezione delle cartelle di pagamento, la CTR non poteva limitarsi ad affermare che esse erano state notificate, ma doveva verificare che l'agente della riscossione avesse fornito la prova della rituale notificazione secondo le forme previste, senza che fosse necessario produrre in giudizio la copia integrale della cartella, ma certamente con prova della notifica stessa. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente contro il fermo amministrativo. Nessuna statuizione sulle spese, essendo la concessionaria rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
È la norma richiamata per il riparto dell'onere della prova: chi contesta la notifica di un atto o di una cartella può essere onerato di provare circostanze impeditve solo dopo che l'agente abbia dato prova dell'avvenuta notifica; la CTR è censurata per non aver verificato tale prova.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte precisa che non occorre la produzione integrale della cartella in giudizio, ma resta necessario provare la regolare notificazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per l'asserita omessa pronuncia sull'appello incidentale subordinato.
art. 4 d.m. n. 503 del 1998
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della contestata comunicazione del provvedimento di fermo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di regolazione delle spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per censurare la compensazione delle spese di merito.
art. 1335 c.c.
La Corte ne fa applicazione per affermare la presunzione di conoscenza dell'atto quando sia provato l'arrivo del plico al destinatario.
art. 384 c.p.c.
Utilizzato per decidere nel merito dopo la cassazione, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo raccomandata, la produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente a provare l'arrivo del plico e a far presumere la conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c.; spetta al destinatario dimostrare, se vuole vincere la presunzione, che il plico non conteneva l'atto o che non ha potuto prenderne cognizione senza sua colpa.
- Quando il destinatario di una cartella di pagamento contesta di averla ricevuta, l'agente della riscossione deve provare la rituale notificazione della cartella secondo le forme previste; non è invece necessario produrre in giudizio la copia integrale della cartella, ma la mera affermazione della sua precedente notifica non basta se non è sorretta da prova specifica.
- Il giudice di merito non può ritenere dimostrata la notifica di cartelle presupposte limitandosi a un'affermazione apodittica della loro avvenuta notifica: a fronte di contestazione specifica del contribuente, deve verificare in concreto la prova della notificazione prodotta dall'agente della riscossione.
- Se il motivo accolto consente la decisione della causa senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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