Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ha inoltre stabilito, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento, da parte della Commissione tributaria provinciale di Modena, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti di una società in relazione a una complessa operazione immobiliare. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, allegando la domanda di definizione agevolata e la quietanza del pagamento della prima rata. Successivamente ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere; anche l'Agenzia ha preso atto della regolarità della definizione agevolata e ha chiesto l'estinzione con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986
norma richiamata come base della riqualificazione dell'operazione immobiliare da parte dell'Ufficio ai fini dell'imposta di registro.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
consente la sospensione del processo in pendenza della domanda di definizione agevolata della lite, come richiesto dalla contribuente.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
prevede che, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria e la regolarità della procedura è riconosciuta dalle parti, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo estinto per effetto di definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina speciale applicabile.
- La richiesta di sospensione del processo in pendenza della definizione agevolata è funzionale alla verifica dell'avvenuto perfezionamento della procedura e può precedere la declaratoria di estinzione.
Come è indicizzato
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