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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, venivano notificati alla società e ai soci plurimi avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. Per il 2007 l’Ufficio disconosceva componenti negativi di reddito e la detrazione IVA, ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da un fornitore per noleggio di materiali e prestazioni d’opera nei cantieri indicati; per il 2008 contestava ancora fatture passive del medesimo fornitore, oltre all’indebita deduzione di costi per carburante non documentati secondo la disciplina speciale. I contribuenti impugnavano gli avvisi e in primo grado ottenevano un accoglimento parziale; in appello la CTR riformava la decisione e rigettava i ricorsi, ritenendo provati gli elementi indiziari dell’inesistenza delle operazioni e l’insussistenza della prova certa dei costi dedotti. In cassazione i ricorrenti deducevano: nullità della sentenza per motivazione incoerente o contraddittoria; violazione delle norme su accertamento, IVA, presunzioni e onere della prova, lamentando che la CTR avesse valorizzato meri indizi senza considerare la prova dell’effettività delle operazioni e dei costi; violazione delle norme sul reddito d’impresa e dell’art. 53 Cost. per mancato riconoscimento dei costi; violazione della disciplina sulle schede carburante per l’acquisto di carburante; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza di personale del fornitore nei cantieri.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale e non era apparente, perplessa o contraddittoria in modo radicale; i ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale operata dalla CTR, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva esaminato i costi dedotti ma li aveva ritenuti privi di adeguato supporto probatorio e quindi non deducibili ai sensi dell’art. 109 TUIR. Ha respinto il quarto motivo sul carburante, ribadendo che, per i fatti anteriori alla modifica del 2011, la deducibilità/detraibilità era subordinata alla regolare compilazione delle schede carburante, senza equipollenti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché l’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non una diversa lettura delle prove. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai contribuenti per eccepire la tardività dell’accertamento

  • art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dai contribuenti per eccepire la tardività dell’accertamento IVA

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    invocato per contestare la motivazione dell’atto impositivo

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato per contestare la motivazione dell’atto impositivo

  • artt. 38, 39, 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati in relazione alla legittimità e al fondamento dell’accertamento

  • artt. 19, 54, 56 D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati in relazione a IVA e detrazione

  • art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dai ricorrenti per la disciplina del reverse charge

  • artt. 75 e 109 D.P.R. n. 917 del 1986

    la Corte ribadisce che l’inerenza e la prova del costo sono requisiti imprescindibili per la deduzione del costo d’impresa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ne valorizza la portata nel contesto della deducibilità dei costi e del sindacato di legittimità

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per la valutazione della prova presuntiva; la Corte afferma che la censura è ammissibile solo per vizio di sussunzione

  • art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dai ricorrenti in tema di prova nel processo tributario

  • art. 1 D.P.R. n. 444 del 1997

    richiamato per la disciplina delle schede carburante e della deducibilità/detraibilità del carburante

  • art. 4 D.P.R. n. 444 del 1997

    la Corte afferma che la detrazione/deduzione del carburante è subordinata alla compilazione della scheda carburante secondo i requisiti legali, inclusa l’indicazione chilometrica

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme ai parametri sulla sufficienza della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dai ricorrenti sul requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la censura di nullità della sentenza per motivazione viziata

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge e falsa applicazione di norme sostanziali

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio oggi riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 53 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per il principio di capacità contributiva

  • d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. p)

    la Corte precisa che la modifica sulla documentazione del carburante non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • L. n. 134 del 2012

    richiamata per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito.
  • La deducibilità dei costi d’impresa richiede prova adeguata dell’effettività dell’operazione e dei relativi presupposti di inerenza; se il giudice di merito ritiene non provata la spesa, la censura che mira a sovvertire tale apprezzamento è inammissibile.
  • Quando l’amministrazione fonda la ripresa su elementi indiziari gravi, il contribuente, in cassazione, non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove, poiché la valutazione di attendibilità e concludenza degli indizi spetta al giudice di merito.
  • In materia di carburante, per i periodi soggetti alla disciplina previgente, la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA richiedono il rispetto rigoroso delle prescrizioni formali delle schede carburante, senza possibilità di equipollenti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente di contestare l’apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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