Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, venivano notificati alla società e ai soci plurimi avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. Per il 2007 l’Ufficio disconosceva componenti negativi di reddito e la detrazione IVA, ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da un fornitore per noleggio di materiali e prestazioni d’opera nei cantieri indicati; per il 2008 contestava ancora fatture passive del medesimo fornitore, oltre all’indebita deduzione di costi per carburante non documentati secondo la disciplina speciale. I contribuenti impugnavano gli avvisi e in primo grado ottenevano un accoglimento parziale; in appello la CTR riformava la decisione e rigettava i ricorsi, ritenendo provati gli elementi indiziari dell’inesistenza delle operazioni e l’insussistenza della prova certa dei costi dedotti. In cassazione i ricorrenti deducevano: nullità della sentenza per motivazione incoerente o contraddittoria; violazione delle norme su accertamento, IVA, presunzioni e onere della prova, lamentando che la CTR avesse valorizzato meri indizi senza considerare la prova dell’effettività delle operazioni e dei costi; violazione delle norme sul reddito d’impresa e dell’art. 53 Cost. per mancato riconoscimento dei costi; violazione della disciplina sulle schede carburante per l’acquisto di carburante; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza di personale del fornitore nei cantieri.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale e non era apparente, perplessa o contraddittoria in modo radicale; i ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale operata dalla CTR, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva esaminato i costi dedotti ma li aveva ritenuti privi di adeguato supporto probatorio e quindi non deducibili ai sensi dell’art. 109 TUIR. Ha respinto il quarto motivo sul carburante, ribadendo che, per i fatti anteriori alla modifica del 2011, la deducibilità/detraibilità era subordinata alla regolare compilazione delle schede carburante, senza equipollenti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché l’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non una diversa lettura delle prove. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai contribuenti per eccepire la tardività dell’accertamento
art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai contribuenti per eccepire la tardività dell’accertamento IVA
invocato per contestare la motivazione dell’atto impositivo
invocato per contestare la motivazione dell’atto impositivo
artt. 38, 39, 42 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamati in relazione alla legittimità e al fondamento dell’accertamento
artt. 19, 54, 56 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamati in relazione a IVA e detrazione
art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai ricorrenti per la disciplina del reverse charge
artt. 75 e 109 D.P.R. n. 917 del 1986
la Corte ribadisce che l’inerenza e la prova del costo sono requisiti imprescindibili per la deduzione del costo d’impresa
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ne valorizza la portata nel contesto della deducibilità dei costi e del sindacato di legittimità
richiamati per la valutazione della prova presuntiva; la Corte afferma che la censura è ammissibile solo per vizio di sussunzione
richiamato dai ricorrenti in tema di prova nel processo tributario
art. 1 D.P.R. n. 444 del 1997
richiamato per la disciplina delle schede carburante e della deducibilità/detraibilità del carburante
art. 4 D.P.R. n. 444 del 1997
la Corte afferma che la detrazione/deduzione del carburante è subordinata alla compilazione della scheda carburante secondo i requisiti legali, inclusa l’indicazione chilometrica
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
richiamato insieme ai parametri sulla sufficienza della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dai ricorrenti sul requisito di motivazione della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione
utilizzato per la censura di nullità della sentenza per motivazione viziata
utilizzato per dedurre violazioni di legge e falsa applicazione di norme sostanziali
la Corte ribadisce che il vizio oggi riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti per il principio di capacità contributiva
d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. p)
la Corte precisa che la modifica sulla documentazione del carburante non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
richiamata per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito.
- La deducibilità dei costi d’impresa richiede prova adeguata dell’effettività dell’operazione e dei relativi presupposti di inerenza; se il giudice di merito ritiene non provata la spesa, la censura che mira a sovvertire tale apprezzamento è inammissibile.
- Quando l’amministrazione fonda la ripresa su elementi indiziari gravi, il contribuente, in cassazione, non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove, poiché la valutazione di attendibilità e concludenza degli indizi spetta al giudice di merito.
- In materia di carburante, per i periodi soggetti alla disciplina previgente, la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA richiedono il rispetto rigoroso delle prescrizioni formali delle schede carburante, senza possibilità di equipollenti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente di contestare l’apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.
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