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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02130/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società committente aveva convenuto in giudizio l’appaltatrice e un secondo esecutore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni per il distacco di piastrelle in numerose unità abitative di un complesso edilizio. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art. 1669 c.c., individuando la causa dei distacchi nell’inidoneità dell’intonaco impiegato rispetto al capitolato; la Corte d’appello aveva confermato, valorizzando la consulenza tecnica svolta in primo grado e ritenendo non decisive le conclusioni della nuova consulenza espletata in appello, considerate di natura meramente ipotetica. In Cassazione l’appaltatrice ha proposto otto motivi: nullità della sentenza per partecipazione del relatore giudice ausiliario; motivazione apparente e travisamento della consulenza tecnica; nullità per asserita lesione del contraddittorio nella relazione di laboratorio; travisamento e omesso esame di fatti relativi alla causa dei distacchi; errata applicazione dell’art. 1669 c.c. e prescrizione/decadenza dell’azione; omessa ammissione di prove istruttorie; erronea quantificazione del danno senza prova delle spese effettive e senza prova del danno; illegittima condanna alle spese anche in favore dei terzi chiamati in garanzia. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo legittima la partecipazione del giudice ausiliario alla luce della pronuncia costituzionale richiamata, sufficiente e non apparente la motivazione, corretta la valutazione delle CTU, insussistente la nullità del contraddittorio, applicabile l’art. 1669 c.c. per la gravità dei difetti, non maturata la decadenza/prescrizione secondo il momento della scoperta del vizio, non decisive le prove non ammesse e corretta la regolazione delle spese secondo il principio di causalità. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società appaltatrice. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva qualificato i difetti come "gravi difetti" ex art. 1669 c.c., attribuito la responsabilità all’appaltatrice per l’uso di un intonaco non conforme al capitolato e ritenuto non fondate le eccezioni di prescrizione, di nullità processuali e di erronea quantificazione del danno. Ha inoltre confermato la condanna alle spese anche in favore dei terzi chiamati in garanzia, applicando il principio di causalità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte costituita ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla garanzia per vizi, ma ritenuto non applicabile perché la fattispecie integra gravi difetti ex art. 1669 c.c.

  • art. 1669 c.c.

    Applicabile ai difetti gravi che compromettono la funzionalità globale dell’opera; il termine annuale per la denunzia decorre dalla scoperta del vizio, intesa come conoscenza apprezzabile della gravità e della riferibilità causale all’appaltatore, mentre la prescrizione decorre dalla denunzia.

  • art. 1670 c.c.

    Richiamato nella lite di merito in tema di regresso tra appaltatore e subappaltatore; la decisione ricostruisce il quadro senza accogliere le censure sulla decadenza del regresso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio, ritenendo che spettasse all’appaltatore dimostrare l’adempimento secondo capitolato e l’idoneità del prodotto utilizzato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese dei terzi chiamati in garanzia seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia provocato la chiamata, anche se non aveva proposto domande verso quei terzi.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile per la mera censura del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove; rileva solo se il giudice decida su prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice valuta una prova in modo contrario al regime legale della prova stessa; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati esaminati i limiti del sindacato di legittimità su violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; il travisamento della prova è distinto dall’omesso esame e, nei casi appropriati, va veicolato con gli strumenti processuali corretti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando sussistente come svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio da far valere con revocazione per errore di fatto.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    La nullità di un atto istruttorio non comporta automaticamente regressione del processo al primo giudice; la causa può essere decisa nel merito dopo la rinnovazione del contraddittorio sull’atto istruttorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: è sufficiente una motivazione non apparente, non perplessa e non incomprensibile.

  • art. 106, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare i giudici ausiliari; la Corte, alla luce della pronuncia costituzionale citata, ha escluso l’illegittimità della partecipazione del relatore ausiliario.

  • art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Richiamato per la disciplina transitoria della magistratura onoraria e per giustificare il permanere della normativa sui giudici ausiliari nel periodo indicato.

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale/additiva nella parte in cui non prevedono l’applicazione fino al completamento del riordino della magistratura onoraria nei tempi stabiliti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei difetti dell’opera che incidono sulla funzionalità complessiva dell’immobile e ne compromettono l’utilizzazione, può trovare applicazione l’art. 1669 c.c. anche se il vizio riguarda elementi secondari o accessori dell’opera.
  • Ai fini della denunzia e della prescrizione ex art. 1669 c.c., la "scoperta" del vizio coincide con il momento in cui il committente acquisisce una conoscenza apprezzabile sia della gravità del difetto sia del suo collegamento causale con l’attività dell’appaltatore; meri sospetti o anomalie iniziali non bastano.
  • La qualificazione del vizio come rientrante nell’art. 1669 c.c. comporta che il danneggiato non possa limitarsi a contestare il difetto, ma debba rispettare la scansione speciale di denunzia e prescrizione propria della norma.
  • Il giudice di merito può privilegiare una consulenza tecnica rispetto a un’altra se espone in modo congruo e non apparente le ragioni della scelta, anche valorizzando dati oggettivi convergenti e criticando la natura meramente ipotetica delle conclusioni alternative.
  • Il travisamento del contenuto della prova non coincide con la mera diversa valutazione del materiale istruttorio: se la censura riguarda una svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto; se invece si contesta il percorso valutativo, occorre articolare correttamente il motivo nei limiti dell’art. 360 c.p.c.
  • L’omessa ammissione di prove testimoniali o istruttorie è censurabile in cassazione solo se la prova richiesta avrebbe potuto dimostrare con giudizio di certezza fatti decisivi idonei a rovesciare il convincimento del giudice, non quando la prova sia solo potenzialmente utile o verta su elementi indeterminati.
  • L’appaltatore risponde anche quando il difetto derivi dall’uso di un prodotto o materiale non conforme al capitolato, poiché deve controllare, nell’ambito delle proprie cognizioni tecniche, la bontà del prodotto impiegato e dei criteri esecutivi seguiti, salvo provare di avere manifestato dissenso o di essere stato ridotto a mero nudus minister.
  • Le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia causato e giustificato la chiamata, in applicazione del principio di causalità, anche se la parte non aveva proposto domande dirette contro quel terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareVizi dell'immobileCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneDecadenzaNesso di causalità

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